Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 251 Quanto alia formazione in genere dei candidati agli ordini sacri, il CCEO, nel can. 352 § 3, stabilisée che gli alunni siano formati a uno spirito veramente univer­sale, pronti ad andare incontro al servizio delle anime in ogni luogo della terra, sia­no istruiti sulle necessità della Chiesa universale, specialmente sull’apostolato deU’ecumenismo e dell’evangelizzazione (cf. CIC, can. 257 § l).15 II lungo can. 346 del CCEO comprende, poi, tutto un programma di forma­zione dei candidati orientali agli ordini sacri, che sarebbe opportuno che i rettori di seminari latini, con seminaristi provenienti da diverse Chiese sui iuris, non di- menticassero. I punti salienti di questo programma comprendono: la meditazio- ne vigile e costante della Parola di Dio con la fedele spiegazione secondo i Padri; la celebrazione delle lodi divine secondo il proprio rito, per trame alimento per la vita spirituale; gli esercizi di pietà ehe conducono allô spirito di orazione e ehe sono forza e riparo della vocazione apostolica, anzitutto quelli ehe sono stati rac- comandati dalla veneranda tradizione della propria Chiesa sui iuris. I seminari «interrituali» possono costituire un’occasione propizia per offrire ai seminaristi, orientali e latini, ma anche ai formatori, una formazione che, fondata sulla catto- licità dell’unica Chiesa di Cristo e, al contempo, protesa alla medesima cattolici- tà, sia aperta alla legitima varietas Ecclesiarum. Gli alunni orientali ammessi in un seminario latino non solo restano sempre ascritti alla propria Chiesa sui iuris, ma il seminario latino che li accoglie è tenuto all’obbligo di assicurare la loro formazione secondo il rito proprio, l’esercizio dei culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di permet- tere ai seminaristi di seguire una propria forma di vita spirituale. E significativa la clausola del can. 343 del CCEO, secondo cui è riprovata ogni consuetudine contraria, dato che questa potrebbe conduire più facilmente e in breve tempo alla «latinizzazione» dei clero orientale. Quando si presentano situazioni di seminari latini, in cui vivono seminaristi latini e orientali insieme, si dovrebbero avere alcuni accorgimenti specifici, come, ad esempio, prevedere qualche docente di discipline orientali in ogni se­minario latino; inviare seminaristi in seminari latini, dove è assicurata anche la formazione orientale, oppure prediligere 1’invio in seminari o in istituzioni acca- demiche latine solo di seminaristi destinati alla specializzazione, assicurando la formazione del primo ciclo di studi nei propri seminari; permettere ai seminaristi orientali di frequentare, almeno nei giomi di domenica e di festa, le rispettive chiese, se ci sono nel luogo; come pure predisporre nei seminari latini luoghi adatti per le celebrazioni liturgiche, secondo le esigenze del proprio rito. 15 G. Nedungatt, Clerics (cc. 323-398), in Id. (a cura di), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, 277 osserva: «Seminarians should be formed in their own rite (c. 343), but not in a parochial spirit. Fonnation for ministeries in an interritual milieux requires an interritual seminary formation», e cita i cann. 333 e 352 § 3 del CCEO.

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