Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici
226 LUIS NAVARRO la volontà di ribadire il principio, lasciando più nell’ombra Feventuale eccezio- ne. c) La potestà civile a cui si riferisce il testo comprende sia la potestà legislati- va, esecutiva ehe giudiziaria19. Percio la proibizione riguardasoltanto alcuniuffici pubblici: quelli in cui si gode dei citati tipi di potestà civile. Ci possono essere infatti altri cire non rientrano nella proibizione. Di fatto nelle versioni dei testo precedente alio Schema CIC 1982, si precisava cire la proibizione riguardava specialmente {praesertim ) quegli uffici cire comportano partecipazione nell’esercizio della potestà civile20. Si sottintendeva cire altri uffici erano non convenienti per i chierici. Percio anche in questa proibizione rientravano altre at- tività, cire pur essendo di altro genere, sembravano poco coerenti con l’essere chierico21. 2. Canone 287 Per quanto riguarda il can. 287, anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un testo completamente nuovo, ehe non ha un precedente nel vecchio CIC. Tut- tavia come vedremo è collegato alla dottrina dei Concilio Vaticano II e al Magistero successivo. Il testo dice cosi: Can. 287 — § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant. § 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant22. 19 Si sottintende ehe l’espressione “potestà civile” ricopre la potestà legislativa, quella am- ministrativa e quella giudiziale (nella Relatio dei 1981 si legge che un Padre chiese esplicita- mente un chiarimento al riguardo. La risposta della Commissione fu che “additio non videtur necessaria, quia subintellegitur”, in Communicationes 14 [1982], 173). 20Con la soppressione delle parole “ea praesertim” l’enfasi della versioné dello Schema CIC 1982 (can. 289 § 2) si sposta, nel l’attenzione unica ed esclusivadegli uffici ehe comportano potestà civile. 21 Di fatto le parole “ea praesertim” furono aggiunte al canone perché due consultori fecero notare che “quaestionem ampliorem esse quam memoratam participationem in exercitio laicalis iurisdictionis; sunt enim multa officia et activitates quae exercitium huius potestatis non secum- ferunt, et tamen dedecent condicionem sacri ministri”. Communicationes, 24 ( 1992), 281-282. Cfr. can. 146 § 2 dello Schema canonum Libri II De Populo Dei in Communicationes 14(1982) 82, e can. 260 § 2 dello Schema CICclel 1980, libreria éditrice vaticana, 1980, 58. 22 § 1.1 chierici favoriscano sempre in sommo grado il mantenimento fra gli uomini della pace e della concordia fondata sulla giustizia. § 2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindaca- li, a meno ehe, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione dei bene comune.