Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NEI PARTITI POLITICI 227 Un’analisi del testo legale, tenendo presente l’iterredazionale, fa vedere che nel primo paragrafo c’è un richiamo ai cliierici di favorire la pace e la concordia, fondate perô sulla giustizia. Viene richiesta una particolare attenzione da parte dei chierici aile questioni riguardanti la pace e giustizia. Quale sia il limite entro il quale il chierico debba muoversi non si desume dal canone. Nella prima versioné del testo che sarebbe diventato il canone 287 que­sto impegno trovava il limite di non contribuire aile guerre interne e alia pertur- bazione dell’ordine pubblico. Questo inciso fu eliminato perché, secondo il Se- gretario aggiunto della commissione, in certi casi il chierico non puô sottrarsi an­che di partecipare a tali azioni23. Nel secondo paragrafo di questo canone, non applicabile ai diaconi perma­nenti24, si fa un interessante distinzione fra 1’intervento dei chierici nei partiti po­litici e nei sindacati. Nei primi si è escluso volutamente ehe il chierico sia mem­bro attivo, perché “partecipazione attiva” comprende sia la dirigenza ehe inter­venti ehe incidano sulla vita dei partito. Invece per quanto riguarda i sindacati si indica ehe i chierici non possono essere dirigenti25. Inoltre, si deve segnalare ehe non si indica nel testo codiciale quale sia l’autorità ecclesiastica competente per giudicare quando il chierico debba inter­venire direttamente sia nei partiti ehe nella dirigenza dei sindacati26. Nelle ver- sioni precedenti si rinviava al canone dedicato alia proibizione delFassunzione 23 Da notare ehe vi fu una proposta, raccolta nella Relatio del 1981, di includere nuovamente tale delimitazione, aggiungendo le parole “neve igitur intestinis bellis et ordinis publici pertur­bationibus opem quoque modo ferant”. Non fu accolta. Cf. Communicationes 14 (1982), 174. 24Nemmeno la proibizione dei canone 287 § 2 è loro applicabile in virtù del canone 288. Tuttavia, il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti osserva giustamente, dopo aver ricordato il ruolo dei diritto particolare in questi ambiti, ehe “rimane fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, ehe si fondano su idéologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica”. C. per il clero, Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti, 22.2.1998, n. 13. In ultima analisi, “las elevadas funciones que la Iglesia les encomienda (...) hacen sumamente desaconsejable que los diáco- nos aparezean directamente implicados en el ejercicio dei poder civil y en la confrontación politica”. J. Otaduy, Commento al can. 288, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 1996, 379. 25 Nella Relatio del 1981 si chiese di sopprimere le parole in regendis del § 2. La risposta fu di lasciarle perché sindacati e partiti sono diversi. Cf. Communicationes 14 (1982), 174. 26 Per quanto riguarda i presbiteri si potrebbe seguire il criterio stabilito dal Sinodo dei Ve- scovi del 1971: l’autorità competente sarà il vescovo diocesano, avendo consultato il consi- glio presbiterale e se fosse dei caso la Conferenza episcopale. Qualche autore ha suggerito di seguire quanto era previsto in altri momenti: per i presbiteri e i diaconi, l’Ordinario del luogo, e quello proprio del chierico. La Santa Sede sarebbe invece competente per i casi riguardanti i Vescovi o per i luoghi in cui vi era la proibizione pontificia. Cf. J. Lynch, Commento al can. 2872, in New commentary on the Code of Canon Law, a cura di J.P. Beal, J. A. Coriden, T. J. Green, New York 2000,380.

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