Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NEI PARTITI POLITICI 225 1. Canone 285 § 3 Il primo testo dispone: “Officia publica, quae participationem in exercitio ci­vilis potestatis secumferunt, clerici assumere vetantur”14. Si tratta di una proibi- zione netta e categorica15. DalPiter redazionale di questo paragrafo si possono evidenziare i seguenti aspetti: a) Fino alio Schema CIC dei 1982, il testo proposto riproduceva molti aspetti già contenuti nella normatíva vigente dopo il CIC del 191716. Infatti si distingue- va fra i Vescovi e gli altri chierici e anche fra i luoghi dove vigeva una proibizione pontificia riguardante Passunzione di uffici pubblici. Invece, in seguito alia revisione finale dei testo fatta da Giovanni Paolo II con un ristretto gruppo di esperti, nel canone c’è una proibizione chiara. Cio mette in luce la esplicita volontà dei Legislatore canonico di ribadire un principio genera­le chiaro: i chierici non assumono uffici pubblici'1. b) II silenzio attuale suile eccezioni alla regola e a quali autorità spetta auto- rizzarle, pur non impedendo ehe ci siano eccezioni, perché si puô dispensare di tale norma (non si tratta di nonne la cui dispensa siariservata alia Santa Sede, al- meno in quanto riguarda i presbiteri e i diaconi transeunti18), mette anche in luce 14 “È fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, ehe comportano una partecipazio- ne all’esercizio del potere civile”. 15 Cfr. A. MlGLIAVACCA, Commento al can. 285, in Codice di diritto canonico commenta­to, a cura della redazione di Quademi di diritto ecclesiale, Milano 2001, 288. 16 Can. 289 § 2 “Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secum- feruntur Episcopi ne assumant sine licentia Sanctae Sedis; item eadem ne assumant alii clerici, nisi obtenta licentia Sanctae Sedis, in locis ubi intercesserit prohibitio pontificia; in aliis vero locis, licentia indigent tum Ordinarii proprii, tum Ordinarii loci in quo potestatem vel admini- strationem exercere intendunt”. Tale testo proviene già dal can. 146 dello Schema Libri IIDe Populo Dei (Tunica differenza sta nel uso dei termine laicalis, anziché civilis riguardo la pote- stà) e in esso si ripropone una parte di quanto detto dal CIC 1917 can. 139 § 2. Nel presentare il testo i consultori erano d’accordo che “in eodem canone, § 2 servandam esse solam prohibitio­nem officia publica exercendi quae secum trahunt exercitium laicalis iurisdictionis, et sub hac prohibitioni comprehendi etiam prohibitionem munera senatoris aut deputati quem vocant”. Communicationes, 16(1984) 181. 17 Provost sottolinea ehe la versioné attuale è molto più stringente di quanto diceva il primo te­sto proposto, preso quasi letteralmente dal CIC 1917: “the text as it now reads is the result of the re­view conducted by John Paul II with six advisors, and has changed the focus from the permission needed to obtain such offices to a strait prohibition”. J. Provost, Priests and religious in political office in the U.S. : a canonical perspective, in Woodstock Theological Center, Between God and Caesar. Priests, sisters and Political office in the United States, New York 1985, 86. 181 diaconi permanenti non rientrano nella proibizione in virtù del can. 288. Comunque ogni Conferenza episcopale indicherà se risulta opportuno che diaconi permanenti coprano uffici pubblici.

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