Folia Canonica 9. (2006)

STUDIES - Pablo Gefaell: Impegno della Cingregazione per le Chiese orientali a favore delle comunita orientali in diaspora

122 PABLO GEFAELL territorio non appartenga all’ambito di competenza esclusiva della Congrega- zione (p. es., un italo-albanese in Piana degli albanesi; un ucraino bizantino in Ucraina, ecc.). Per di più, stranamente le regioni di giurisdizione esclusiva non abbracciano tutte le «regioni in cui i riti orientali preponderano sin dall’antichità», dove — se- condo la Pastor Bonus - l’azione apostolica e missionaria dovrebbe dipendere soltanto da questo Dicastero (art. 60). Vi sono altre Chiese sui iuris orientali il cui territorio originario non è nei paesi di competenza esclusiva della Congregazio- ne (Malabaresi, Malankaresi, Romeni, Slovacchi, Italo-albanesi Ucraini, Russi, ecc.)." Se si giudica soltanto con criteri freddamente teorici, si potrebbe pensare che questa complessa realtà richieda un cambio organizzativo, nel senso di estendere la giurisdizione esclusiva ai paesi a maggioranza orientale oppure - forse meglio — di sopprimere del tutto qualsiasi competenza territoriale esclusiva dei Dicasteri della Curia romana. III. CASI CONCRETI DELL’INTERVENTO DELLA CONGREGAZIONE Orientale nella diaspora Passiamo ora a illustrare alcuni casi concreti in cui la Congregazione per le Chiese orientali interviene riguardo i fedeli in diaspora. Non voglio rendenni noio- so soffermandomi su tutte le singole ipotesi. Ho approfittato del lavoro svolto da altri11 12 per estrarre i casi ehe mi sono sembrati più interessanti, aggiungendo le mie riflessioni e le notizie ricevute dalla Congregazione e dalla diaspora. Bisogna constatare ehe, secondo il CCEO, sono moite le materie in cui la Sede Apostolica è chiamata in causa (in un rapido conteggio si oltrepassa la set- tantina), e nella stragrande maggioranza dei casi la “Sede Apostolica” si concre- tizza nella Congregazione Orientale13. Öltre ai casi previsti, vi sono consulte alla Congregazione ehe esulano dalla stret- ta “nécessité” di rivolgersi ad essa: spesso la Congregazione - per senso di servizio — risponde, ma in realtà non si tratta di questioni contemplate nel diritto positivo. All ’estremo opposto, vi è una tendenza ad evitare - con tutti i mezzi - di inter­pellare la Curia romana nelle singole vicende. In linea di massima ciô è lodevole, 11 Nei paesi ex-sovietici vi è una competenza mista tra la Congregazione Orientale e la Se­conda sezione della Segreteria di Stato, che devono agire sempre in collaborazione; cfr. Re­scriptum ex Audientia Ss.mi, 4 gennaio 2006, n. 4, in Communicationes 38 (2006) 18-19. l2Cfr. Vattappalam, The Congregation, (nt. 1), soprattutto il capitolo IV: 163-222. 13 Peruno studio dettagliato sulla competenza degli altri Dicasteri della Curia romana, cfr. Vattappalam, The Congregation (nt. 1), 113-127 e 133-155.

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