Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

56 LUIGI SABBARESE Nonostante le affermazioni di principio e gli orientamenti generali tendano a garantire pari diritti e doveri déllé Chiese di ogni rito nell’azione missionaria, al­címe Chiese orientali, specie quelle Siro-malabarese e Siro-malankarese in India, incontrano non poche difficoltà per svolgere un’attività missionaria ad gentes, poiché tale attività è, da secoli, di competenza quasi esclusiva della Chie- sa latina. Lo stesso accade anche in Ucraina, in Africa e in altri paesi. Un primo aspetto della questione induce, dunque, a riflettere sui territori de­stinati all’evangelizzazione die sono di esclusiva competenza dei Vescovi latini; un secondo aspetto riguarda i religiosi orientali, che operando nei territori affida- ti a Vescovi latini, sono costretti a compiere 1’evangelizzazione nel rito latino. Quanto al primo aspetto, bisogna rivedere anzitutto la questione dei «territori di missione» e dei mandato daparte della suprema autorité della Chiesa alle varie Chiese, latina o orientali, di compiere in essi 1’azione propriamente missionaria. Secondo il can. 594 del CCEO «sono territori di missioni quelli ehe la Sede Apo- stolica ha riconosciuto come tali».89 Nel riconoscere un territorio di missione, «il criterio geografíco, anche se non molto preciso e sempre provvisorio, vale anco­ra per indicare le frontiere verso cui deve rivolgersi l’attività missionaria».90 La Costituzione Pastor Bonus, nell’art. 85, stabilisée che «spetta alla Con- gregazione [per l’Evangelizzazione dei Popoli] dirigere e coordinare in tutto il mondo l’opera stessa dell’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missio­naria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali».91 Negli artt. 88 § 2,89 e 90, la Pastor Bonus tratta dei territori di missione ad essa sogget- ti, la cui evangelizzazione la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli affida a idonei Istituti e Société, nonché a Chiese particolari latine.92 «Oggi i ter­ritori dipendenti dalla Congregazione comprendono alcune regioni dell’Europa sud-orientale e delle Americhe, quasi tutta l’Africa, l’Estremo Oriente e l’Oceania, ad eccezione deli’Australia e di quasi tutte le Isole Filippine».93 Certo non tutte queste regioni sono da considerarsi oggi territori di missione. Resta, perciô, chiaro ehe la pratica e la dottrina, con l’autorité, diranno in ciascun 89 Durante i lavori di revisione del CCEO fu richiesto di definire «i territori di missione come quelli nei quali la Chiesa non è ancora impiantata completamente, per avere una defini- zione reale e non formale». Fu risposto ehe «al Codice spetta dare criteri operativi giuridica- mente sicuri», in “Nuntia”, XXVIII (1989), 77. Nei lavori di revisione del CIC, perô, un Padre propose una definizione ehe si avvicina non poco al vigente can. 594 del CCEO: «Terriotria missionum ea sunt, quae ut talia a suprema Ecclesiae auctoritate agnoscuntur». Tale testo non fu ritenuto necessario, anche perché «ulterior determinatio veniet a doctrina vel a competenti auctoritate», in “Communicationes”, XV (1983), 100. 90 Ioannes Paulus II, Litterae encyclicae Redemptoris missio, de perenni vi mandati mis- sionalis, 7 decembris 1990, n. 37, in AAS, LXXXIII (1991), 283. 91 Id., Constitutio apostolica Pastor Bonus, in AAS, LXXX (1988), 881. 92 Ibidem, 882. 93 Annuario Pontificio per l 'anno 2004, 1711.

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