Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 57 caso specifico quali, di fatto, saranno i luoghi di missione e achi affidare l’azione missionaria. Per quanto concerne la competenza del la Congregazione per le Chiese Orientali, la Costituzione Pastor Bonus, nell’art. 60 stabilisée ehe «l’azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, di- pende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da mis- sionari della Chiesa latina».94 Dal combinato disposto degli artt. 60 e 85 di Pastor Bonus puô sorgere una sortadi conflitto ehe verte sull’identificazionedei confini di un territorio di missione e di conseguenza sulfazione propriamente missionaria da svolgere in esso, come anche sulla competenza ecclesiastica riguardo a quel territorio. Tutto ciô non è chiaro. La soluzione di questa questione spetta ovviamente al Romano Pontefice, supremo Legislatore.95 Quanto al secondo aspetto dei problema, il fatto stesso ehe i religiosi orientali, ehe già operano nei territori affidati a Vescovi latini, siano costretti a compiere 1’evangelizzazione nel rito latino, priva effettivamente le Chiese orientali dei di- ritto e dei dovere di compiere l’azione missionaria. La questione si potrebbe ri- solvere assicurando ad ogni Chiesa il diritto all’evangelizzazione secondo la propria indole rituale, e garantendo ad un tempo l’unità di intenti ed un maggiore coordinamento dell’evangelizzazione. Non si deve dimenticare ehe alla questione dell’evangelizzazione è intima- mente legata quella dei catecumeni e della loro ascrizione ad una Chiesa, al momento del battesimo. Per quanto riguarda l’ascrizione dei catecumeni nei territori di missione - con la ricezione del battesimo - alla Chiesa latina o ad una Chiesa orientale sui iuris, ambedue i Codici stabiliscono che qualsiasi battezzando, ehe abbia compiuto il 14° anno di età, puô liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa orientale sui iuris-, nel quai caso, egli ap- partiene a quella Chiesa ehe avrà scelto (cf can. 30 del CCEO; can. Ill § 2 del CIC). Il CCEO, tuttavia, contiene una norma che si applica in modo particolare nei territori di missione, e ehe manca nel CIC; si tratta del can. 588, che recita: «I catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui iuris a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa ehe possa ostaco- lare la loro ascrizione a una Chiesa ehe è più affine alla loro cultura». Quest’ultima norma intende garantire il diritto dei non battezzati, ricevendo il battesimo, di scegliere quella Chiesa ehe è più affine alla loro cultura.96 Indub94 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, in AAS, LXXX (1988), 876. 5Non vi è chi non abbia prospettato ehe alla questione «potrebbe un giorno rispondere il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi»: J. Koonamparampil, Commento al can. 594, in P. V. Pinto (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001,484. 96 II Coetus de expensione observationum non reputô accettabile negare la libertà al catecu- meno di ascriversi a qualunque Chiesa.?«/ iuris, in Nuntia, XXVIII (1989), 77.