Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 57 caso specifico quali, di fatto, saranno i luoghi di missione e achi affidare l’azione missionaria. Per quanto concerne la competenza del la Congregazione per le Chiese Orien­tali, la Costituzione Pastor Bonus, nell’art. 60 stabilisée ehe «l’azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, di- pende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da mis- sionari della Chiesa latina».94 Dal combinato disposto degli artt. 60 e 85 di Pastor Bonus puô sorgere una sortadi conflitto ehe verte sull’identificazionedei confini di un territorio di mis­sione e di conseguenza sulfazione propriamente missionaria da svolgere in esso, come anche sulla competenza ecclesiastica riguardo a quel territorio. Tutto ciô non è chiaro. La soluzione di questa questione spetta ovviamente al Romano Pontefice, supremo Legislatore.95 Quanto al secondo aspetto dei problema, il fatto stesso ehe i religiosi orienta­li, ehe già operano nei territori affidati a Vescovi latini, siano costretti a compiere 1’evangelizzazione nel rito latino, priva effettivamente le Chiese orientali dei di- ritto e dei dovere di compiere l’azione missionaria. La questione si potrebbe ri- solvere assicurando ad ogni Chiesa il diritto all’evangelizzazione secondo la propria indole rituale, e garantendo ad un tempo l’unità di intenti ed un maggiore coordinamento dell’evangelizzazione. Non si deve dimenticare ehe alla questione dell’evangelizzazione è intima- mente legata quella dei catecumeni e della loro ascrizione ad una Chiesa, al mo­mento del battesimo. Per quanto riguarda l’ascrizione dei catecumeni nei territo­ri di missione - con la ricezione del battesimo - alla Chiesa latina o ad una Chiesa orientale sui iuris, ambedue i Codici stabiliscono che qualsiasi battezzando, ehe abbia compiuto il 14° anno di età, puô liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa orientale sui iuris-, nel quai caso, egli ap- partiene a quella Chiesa ehe avrà scelto (cf can. 30 del CCEO; can. Ill § 2 del CIC). Il CCEO, tuttavia, contiene una norma che si applica in modo particolare nei territori di missione, e ehe manca nel CIC; si tratta del can. 588, che recita: «I catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui iuris a nor­ma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa ehe possa ostaco- lare la loro ascrizione a una Chiesa ehe è più affine alla loro cultura». Quest’ultima norma intende garantire il diritto dei non battezzati, ricevendo il battesimo, di scegliere quella Chiesa ehe è più affine alla loro cultura.96 Indub­94 Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, in AAS, LXXX (1988), 876. 5Non vi è chi non abbia prospettato ehe alla questione «potrebbe un giorno rispondere il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi»: J. Koonamparampil, Commento al can. 594, in P. V. Pinto (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vati­cano 2001,484. 96 II Coetus de expensione observationum non reputô accettabile negare la libertà al catecu- meno di ascriversi a qualunque Chiesa.?«/ iuris, in Nuntia, XXVIII (1989), 77.

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