Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARY) 55 Questo testo conciliare è stato recepito nel can. 585 § 1 del CCEO, che recita: «È compito delle singole Chiese sui iuris curare senza interruzione ehe il Vange- lo sia predicato nel mondo intero, sotto la direzione del Romano Pontefice, per mezzo di messaggeri preparati accuratamente e inviati dall’autorità competente a norma del diritto comune». II Legislatore, quindi, garantisce alle Chiese orientali la propria azione mis- sionaria nella Chiesa universale, mentre «la suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l’opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi» (can. 782 § 1 del CIC). Inoltre, il can. 585 § 1 del CCEO chiarisce ehe l’azione missio­naria della Chiesa latina, organizzata dall’autorità del Romano Pontefice, non è Punica azione missionaria della Chiesa universale e non esaurisce tutta Pazione missionaria nella Chiesa universale.86 Tra gli interventi postconciliari e postcodiciali ehe riconoscono il dovere e il diritto a svolgere Pazione missionaria ad gentes anche alle Chiese Orientali, è utile menzionare la proposta n. 29 - di indole missionaria- dei Sinodo Speciale dei Vescovi per il Libano, del 1995, che nella propositio 29 ripropone per la Chiesa del Libano P apertura alla missione ad gentes.*1 E, altresi, utile menzionare quanto viene raccomandato dal IX Sinodo dei Ve­scovi, dei 1994, sulla vita consacrata: «Secondo la millenaria tradizione della Chiesa, i membri degli Istituti di tutta la Chiesa si dedichino alia missione ad gentes, sempre nel rispetto dei pari diritti e doveri delle Chiese di ogni rito».88 trimonio spirituale, tuttavia [...] esse godono di pari dignità, cosi ehe nessuna di loro prevale suile altre in ragione dei rito, c godono degli stessi diritti c sono tenute agli stessi obblighi [...], anche per quanto riguarda la prcdicazione del Vangelo in tutto il mondo (cf Mc 16,15), sotto la direzione del Romano Pontefice». 86 Cf. G. Nedungatt, Evangelization of Peoples (ce. 584-594), in Id., A Guide to the Ea­stern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, Rome 2002, 414. 87 «La Chiesa è, per sua natura, missionaria. Una delle vie del rinnovamento della Chiesa in Libano c la sua apertura alla missione ad gentes, l’attenzioneai bisognidi tanti fratelli esorelle nei paesi di missione. Lo slancio missionario non pótra ehe rinnovare la giovinezza e il vigore della Chiesa al suo interno. Si propone: 1 ) ehe Ia Chiesa in Libano sia pronta a condividerc le sue ricchezze spirituali con il resto dei mondo; 2) ehe la vocazione missionaria della Chiesa sia integrata nella formazione teologica e sacerdotale e ehe a questo scopo sia creata una cattedra di missionologia; 3) di sensibilizzarc i giovani nelle parrocchie, nella scuola, ecc. alie altre Chiese dei mondo e ai bisogni degli altri paesi; 4) di assicurare una formazione adeguata a co­loro (laici,religiosi, religiose, sacerdoti) ehe desiderano impegnarsi come missionari nel mon­do; 5) di invitare i cristiani dei Libano ad essere in ascolto dei cristiani dei mondo arabo in vista di un vicendevole aiuto a tutti i livelli»; Synodus Episcoporum (Coetus Specialis pro Liba­no), Le Christ est notre espérance: renouvelés par son Esprit, solidaires, nous témoignons de son amour, Elenchus finalis Propositionum, 13 decembris 1995, Prop. 29: La vocation de l’Eglise du Liban et sa mission «adgentes», in EV, XIV/ 3565. 88 Synodus Episcoporum (IX Coetus Generalis Ordinarius, 1994), Elenchus finalis Propositionum Placet ut, de vita consecrata deque cius munere in Ecclesia et in mundo, 28 Oc­tobris 1994, Prop. 37: De missione ad gentes, in EV, XIV/1645.

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