Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

42 LUIGI SABBARESE 4.2. Invio e permanenza all’estero di sacerdoti provenienti dai territori di missione In relazione alla missionarietà dei chierici e per meglio regolamentare l’utilizzo, talvolta non sempre legittimo, dell ’istituto della licentia transmigran­di, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ha emanato in data 25 aprile 2001 una Istruzione50 con il duplice scopo «di favorire il genuino spirito missionario di tutti i sacerdoti diocesani e di aiutare le giovani Chiese nella loro ordinata maturazione».51 L’Istruzione si compone di due parti: una espositiva e faltra normatíva. Nella prima parte, dopo aver richiamato i principi conciliari e postconciliari, già prefigurati e attuati dalPenciclica Fidei donum di Pio XII, si dà una lettura fenomenologica della «mobilità sacerdotale» che in non pochi casi ha prodotto situazioni irregolari e irreversibili; infatti, non è raro il caso di sacer­doti che provengono dai territori di missione, sebbene per legittimi motivi di stu­dio, in una Chiesa di antica cristianità e, ultimato il periodo di permanenza, non ritomano più nel proprio paese, privando in tal modo la propria Chiesa particola- re di forze apostoliche giovani e ben preprate per l’evangelizzazione o per il mi- nistero in servizi specifici. Accanto ai motivi di studio, l’Istruzione menziona altri due fattori ehe provo- cano la mobilità di sacerdoti dai territori di missione: quello dei sacerdoti che permangono all’estero, in quanto legittimamente inviati per la cura pastorale dei connazionali emigrati, e quello dei sacerdoti costretti a vivere all’estero da rifu- giati. Riguardo ai sacerdoti inviati all’estero per proseguire gli studi in vista di uno specifico servizio ecclesiale, l’Istruzione raccomanda ai Vescovi di sceglie- re candidati «veramente dotati e capaci, sulla base delle esigenze e nécessité del­la stessa diocesi, quali l’insegnamento nel seminario minore e maggiore, la for- mazione permanente dei clero, gli uffici di curia e particolari settori della pasto­rale diocesana, oppure a livello provinciale o nazionale, in questo caso d’intesa con la rispettiva Conferenza episcopale».52 Inviare agli studi sacerdoti che versa- no in particolari difficoltà di ordine personale non è un modo per trovare una so- luzione a problemi che vanno diversamente e più opportunamente risolti per al- tre vie. L’invio, poi, di sacerdoti dai territori di missione in Chiese di antica tradizio- ne cristiana puo essere dettato dalla nécessité di assicurare una adeguata cura pa­storale ai migranti della propria nazione, che non possono beneficiare 50 Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione La missione univer­sale, suli’invio e la permanenza all’estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di mis­sione, 25 aprile 2001, in EV, XX/548-568. 51 J. Tomko, Le ragioni di un 'Istruzione, in L 'Osservatore Romano, mercoledi 13 giugno 2001,4. 52 Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione La missione univer­sale, in EV, XX/555.

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