Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 43 dell’ordinaria cura come gli altri fedeli autoctoni. Questo servizio deve essere re- golamentato da precisi accordi tra i Vescovi a quo e ad quem ed eventualmente d’intesa con le Conferenze episcopali dei paesi di accoglienza. Si tratta di una vera e propria licentia transmigrandi che va pertanto realizzata nel rispetto della normatíva canonica vigente.53 Un terzo motivo di permanenza all’estero di sa­cerdoti provenienti dai territori di missione, più eccezionale, è costruito da quei sacerdoti che a causa di guerre, persecuzioni o altri gravissimi motivi, sono co- stretti a lasciare il proprio paese. L’Istruzione La missione universale è ri volta ai Vescovi diocesani e ai loro equiparati, in quanto responsabili di mandare ad esecuzione quanto prescritto già nella legislazione universale, in modo ehe provvedano alla risoluzione delle situazioni irregolari e a ripristinare un modo corretto di procedere agli scambi fi­dei donum tra le Chiese. Le norme ivi contenute obbligano non solo i Vescovi dei territori di missione che dipendono dal relativo Dicastero, ma anche tutti quelli ehe sono coinvolti in quanto accolgono nella propria Chiesa sacerdoti prove­nienti dalle circoscrizioni missionarie. La seconda parte dell’Istruzione, di indole normatíva, richiama anzitutto il principio generale del can. 283 § 1 del CIC, che regola l’obbligo della residenza, cui sono tenuti anche i chierici ehe non hanno un ufficio residenziale; l’assenza, infatti, per un tempo notevole dalla propria diocesi ha bisogno della licenza al- meno presunta del proprio Ordinario. Il richiamo alla stretta osservanza di taie obbligo riguarda più direttamente quanti hanno lasciato la propria Chiesa per motivi di studio e non rientrano nel proprio paese, disobbedendo cosi alla legitti- ma richiesta di rientro da parte del proprio Vescovo. Alla regola generale intro- duttiva, fanno seguito le norme suddivise secondo le tre distinte categorie di sa­cerdoti, già individuati nella parte descrittiva: norme per l’invio all’estero di sa­cerdoti per motivi di studi; norme per la permanenza all’estero di sacerdoti per l’assistenza pastorale ai migranti; norme per i casi di sacerdoti rifugiati.54 5. Gli Istituti missionari Nell’azione missionaria della Chiesa occupano senz’altro un posto di prim’ordine gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, di antica e recente istituzione, ehe hanno corne fine specifico l’azione missionaria e ehe 53 L’eventuale accordo con le Conferenze dei Vescovi della nazione di arrivo fu già racco- mandato dall’Istnizione Nemo est, del 22 agosto 1969: Sacra Congregatio pro Episcopis, Instructio Nemo est, de pastorali migratorum cura, 22 augusti 1969, in AAS, LXI (1969), 614-643. Non pare ehe tale indicazione sia stata ripresa dalla recente normatíva emanata dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi, 3 maggio 2004, Città del Vaticano 2004. 54 Congregazione per L’Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione La missione univer­sale, in EV, XX/558-568.

Next

/
Oldalképek
Tartalom