Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 43 dell’ordinaria cura come gli altri fedeli autoctoni. Questo servizio deve essere re- golamentato da precisi accordi tra i Vescovi a quo e ad quem ed eventualmente d’intesa con le Conferenze episcopali dei paesi di accoglienza. Si tratta di una vera e propria licentia transmigrandi che va pertanto realizzata nel rispetto della normatíva canonica vigente.53 Un terzo motivo di permanenza all’estero di sacerdoti provenienti dai territori di missione, più eccezionale, è costruito da quei sacerdoti che a causa di guerre, persecuzioni o altri gravissimi motivi, sono co- stretti a lasciare il proprio paese. L’Istruzione La missione universale è ri volta ai Vescovi diocesani e ai loro equiparati, in quanto responsabili di mandare ad esecuzione quanto prescritto già nella legislazione universale, in modo ehe provvedano alla risoluzione delle situazioni irregolari e a ripristinare un modo corretto di procedere agli scambi fidei donum tra le Chiese. Le norme ivi contenute obbligano non solo i Vescovi dei territori di missione che dipendono dal relativo Dicastero, ma anche tutti quelli ehe sono coinvolti in quanto accolgono nella propria Chiesa sacerdoti provenienti dalle circoscrizioni missionarie. La seconda parte dell’Istruzione, di indole normatíva, richiama anzitutto il principio generale del can. 283 § 1 del CIC, che regola l’obbligo della residenza, cui sono tenuti anche i chierici ehe non hanno un ufficio residenziale; l’assenza, infatti, per un tempo notevole dalla propria diocesi ha bisogno della licenza al- meno presunta del proprio Ordinario. Il richiamo alla stretta osservanza di taie obbligo riguarda più direttamente quanti hanno lasciato la propria Chiesa per motivi di studio e non rientrano nel proprio paese, disobbedendo cosi alla legitti- ma richiesta di rientro da parte del proprio Vescovo. Alla regola generale intro- duttiva, fanno seguito le norme suddivise secondo le tre distinte categorie di sacerdoti, già individuati nella parte descrittiva: norme per l’invio all’estero di sacerdoti per motivi di studi; norme per la permanenza all’estero di sacerdoti per l’assistenza pastorale ai migranti; norme per i casi di sacerdoti rifugiati.54 5. Gli Istituti missionari Nell’azione missionaria della Chiesa occupano senz’altro un posto di prim’ordine gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, di antica e recente istituzione, ehe hanno corne fine specifico l’azione missionaria e ehe 53 L’eventuale accordo con le Conferenze dei Vescovi della nazione di arrivo fu già racco- mandato dall’Istnizione Nemo est, del 22 agosto 1969: Sacra Congregatio pro Episcopis, Instructio Nemo est, de pastorali migratorum cura, 22 augusti 1969, in AAS, LXI (1969), 614-643. Non pare ehe tale indicazione sia stata ripresa dalla recente normatíva emanata dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi, 3 maggio 2004, Città del Vaticano 2004. 54 Congregazione per L’Evangelizzazione dei Popoli, Istruzione La missione universale, in EV, XX/558-568.