Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 39 Il 25 aprile 1987, a seguito della XII Plenaria della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli sui terna «Formazione nei seminari, nelle missio­ni e per le missioni, 20 anni dopo la conclusione del Concilio Vat. II, sotto l’aspetto disciplinare, spirituale e culturale», in una Lettera circolare40 il suddet- to Dicastero ha emanato delle direttive operative per i seminari dei territori da esso dipendenti, enucleando alcune problematiche specifiche e qualificanti la formazione dei futuri presbiteri nelle terre di missione: il criterio preferenziale secondo cui i formatori siano scelti tra il clero diocesano; il discernimento dei candidati da ammettere in seminario affinché si verifichi ehe le motivazioni sia­no autenticamente vocazionali e non dettate dal desiderio di progresso sociale; 1’educazione alla castità nel celibato, specie in quei paesi dove la cultura prédo­minante pone al primo posto il matrimonio e la paternità; Pimpegno della Con­gregazione per lo sviluppo dei programma di affiliazione dei seminari filosofici e teologici alia Pontificia Université Urbaniana; Fuso onesto e disinteressato dei béni della Chiesa nel rispetto delle finalité loro proprie. 4.1. «Sollicitudo universae quoque Ecclesiae» Proprio per favorire quanto previsto nei canoni sopra citati e in applicazione specifica di quanto ivi disposto, il Legislatore regola nel can. 271 del CIC e nei cann. 360-362 del CCEO, all’interno del cap. sull’incardinazione/ascrizione, l’istituto della licenza di trasferimento dei chierici da una Chiesa particolare ad un’altra. Il trasferimento riguarda il caso di un chierico che, pur rimanendo incar- dinato nella propria Chiesa particolare, su licenza del Vescovo a quo e previa ac- cettazione del Vescovo ad quem, acquista il domicilio o quasi-domicilio in una diocesi/eparchia diversa da quella di origine a motivo del ministero ehe in essa è chiamato ad esercitare. II Legislatore ha già spiegato il motivo dell’istituto del trasferimento, quando nel can. 257, trattando della formazione dei chierici, evidenzia ehe essa deve es- sere impostata in modo che gli alunni siano convenientemente formati alla solli­citudo universae quoque Ecclesiae, per esercitare debitamente il ministero in una Chiesa particolare in cui urgano gravi nécessité. Tale licenza è regolata da una convenzione scritta, dove si definiscono: la durata dei servizio, le mansioni dei sacerdote e il luogo dei ministero e dell’abitazione, tenuto conto delle condi- zioni di vita nella regione dove il sacerdote si reca, gli aiuti di vario genere e chi 40 Congregazione per L’evangelizzazione dei Popoli, Lettera circolare La Congrega­zione per I 'evangelizzazione, con la quale si danno alcune direttive sulla formazione nei semi­nari maggiori, 25 aprile 1987, in ECM, I/l 397-1434. In continuité con questa Lettera si pone un successivo intervento per i sacerdoti: Id., Guida pastorale Legiovani Chiese, per i sacerdoti diocesani dipendenti dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 1° ottobre 1989, in ECM, 1/1443-1597.

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