Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 39 Il 25 aprile 1987, a seguito della XII Plenaria della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli sui terna «Formazione nei seminari, nelle missioni e per le missioni, 20 anni dopo la conclusione del Concilio Vat. II, sotto l’aspetto disciplinare, spirituale e culturale», in una Lettera circolare40 il suddet- to Dicastero ha emanato delle direttive operative per i seminari dei territori da esso dipendenti, enucleando alcune problematiche specifiche e qualificanti la formazione dei futuri presbiteri nelle terre di missione: il criterio preferenziale secondo cui i formatori siano scelti tra il clero diocesano; il discernimento dei candidati da ammettere in seminario affinché si verifichi ehe le motivazioni siano autenticamente vocazionali e non dettate dal desiderio di progresso sociale; 1’educazione alla castità nel celibato, specie in quei paesi dove la cultura prédominante pone al primo posto il matrimonio e la paternità; Pimpegno della Congregazione per lo sviluppo dei programma di affiliazione dei seminari filosofici e teologici alia Pontificia Université Urbaniana; Fuso onesto e disinteressato dei béni della Chiesa nel rispetto delle finalité loro proprie. 4.1. «Sollicitudo universae quoque Ecclesiae» Proprio per favorire quanto previsto nei canoni sopra citati e in applicazione specifica di quanto ivi disposto, il Legislatore regola nel can. 271 del CIC e nei cann. 360-362 del CCEO, all’interno del cap. sull’incardinazione/ascrizione, l’istituto della licenza di trasferimento dei chierici da una Chiesa particolare ad un’altra. Il trasferimento riguarda il caso di un chierico che, pur rimanendo incar- dinato nella propria Chiesa particolare, su licenza del Vescovo a quo e previa ac- cettazione del Vescovo ad quem, acquista il domicilio o quasi-domicilio in una diocesi/eparchia diversa da quella di origine a motivo del ministero ehe in essa è chiamato ad esercitare. II Legislatore ha già spiegato il motivo dell’istituto del trasferimento, quando nel can. 257, trattando della formazione dei chierici, evidenzia ehe essa deve es- sere impostata in modo che gli alunni siano convenientemente formati alla sollicitudo universae quoque Ecclesiae, per esercitare debitamente il ministero in una Chiesa particolare in cui urgano gravi nécessité. Tale licenza è regolata da una convenzione scritta, dove si definiscono: la durata dei servizio, le mansioni dei sacerdote e il luogo dei ministero e dell’abitazione, tenuto conto delle condi- zioni di vita nella regione dove il sacerdote si reca, gli aiuti di vario genere e chi 40 Congregazione per L’evangelizzazione dei Popoli, Lettera circolare La Congregazione per I 'evangelizzazione, con la quale si danno alcune direttive sulla formazione nei seminari maggiori, 25 aprile 1987, in ECM, I/l 397-1434. In continuité con questa Lettera si pone un successivo intervento per i sacerdoti: Id., Guida pastorale Legiovani Chiese, per i sacerdoti diocesani dipendenti dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 1° ottobre 1989, in ECM, 1/1443-1597.