Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
40 LUIGI SABBARESE deve prestarli, e le assicurazioni sociali in caso di malattia, di inabilità e di vec- chiaia.41 II trasferimento dei chierici per l’esercizio del ministero in una Chiesa parti- colare diversa da quella di incardinazione è vincolo di comunione tra le Chiese. In tal senso si è espressa anche l’lstruzione Cooperatio missionalis, quando précisa che i «Sacerdotes “Fidei donum” [...] singulari modo ostendunt vinculum communionis inter Ecclesias».42 La licentia transmigrandi non è tanto un’eccezione alla norma suli’incardinazione, ma piuttosto uno strumento giuri- dico ehe rende possibile 1’apertura alia dimensione universale insita nella dedi- cazione ministeriale a una Chiesa particolare. Nella citata Istruzione, i sacerdoti fidei donum sono menzionati tra le forme speciali e nuove della cooperazione missionaria.43 Sulla medesima linea si muo- ve anche il recente magistero pontificio, ad esempio nell’Esortazione Pastores dabo vobis e nel successivo Direttorio, Dives Ecclesiae, per il ministero e la vita dei presbiteri. L’Esortazione postsinodale ha sottolineato a più riprese il valore dei ministero dei presbiteri fidei donum ehe non si esaurisce nell’istituto dell’incardinazione. «L’appartenenza e la dedicazione alia Chiesa particolare non rinchiudono in essa l’attività e la vita dei presbitero: queste non possono af- fatto esservi rinchiuse, per la natura stessa sia della Chiesa particolare sia dei ministero sacerdotale».44 Dopo aver richiamato 1’insegnamento di Redemptoris missio circa la mentalité missionaria ehe i presbiteri devono avere, ilpapaprosegue: «Se questo spiri- to missionario animera generosamente la vita dei sacerdoti, sarà facilitata la ri- sposta a quell’esigenza sempre più grave oggi nella Chiesa che nasce da una di- seguale distribuzione dei clero».45 Öltre alla carenza o scarsità di clero, la dedi41 Sacra Congregatio pro Clericis, Notae directivae Postquam apostoli, de mutua Ecclesiarum particularium cooperatione promovenda ac praesertim de aptiore cleri distributione, 25 mardi 1980, n. 27, in EV, VII/281. Per un esempio di convenzione si veda: Commissione Episcopale per la Cooperazione tra le Chiese, Schema di convenzione per sacerdoti diocesani d'Italia ehe intendonoprestare un servizio pastorale in America Latina, Asia, Africa, dicembre 1995, in Enchiridion della Conferenza Episcopale hallana, III/2960—2971. 42 Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Instructio Cooperatio missionalis, de cooperatione missionali, 1 octobris 1998, n. 17a), in AAS, XCI (1999), 321. 43 Cosi il titolo V delle norme pratiche dell’Istruzione: Cooperationis missionalis formae speciales et novae. Si íratta di una forma speciale di cooperatio, ma non certo nuova, dato ehe, - come è noto- a partire dall’Enciclica di Pio XII dei 1957 e prendendone a prestito Vincipit, è invalso Puso di indicare con tale denominazione i chierici ehe si impegnano a servizio di una Chiesa in terra di missione: Pius XII, Litterae encyclicae Fidei donum, de catholicarum Missionum condicionibus praesertim in Africa, 21 április 1957, in EE, VI/1307—1341. 44 Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis, de Sacerdotum formatione in aetatis nostrae rerum condicione, 25 martii 1992, n. 32, in AAS, LXXXIV (1992), 709. 45 Ibidem, 710.