Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

40 LUIGI SABBARESE deve prestarli, e le assicurazioni sociali in caso di malattia, di inabilità e di vec- chiaia.41 II trasferimento dei chierici per l’esercizio del ministero in una Chiesa parti- colare diversa da quella di incardinazione è vincolo di comunione tra le Chiese. In tal senso si è espressa anche l’lstruzione Cooperatio missionalis, quando pré­cisa che i «Sacerdotes “Fidei donum” [...] singulari modo ostendunt vinculum communionis inter Ecclesias».42 La licentia transmigrandi non è tanto un’eccezione alla norma suli’incardinazione, ma piuttosto uno strumento giuri- dico ehe rende possibile 1’apertura alia dimensione universale insita nella dedi- cazione ministeriale a una Chiesa particolare. Nella citata Istruzione, i sacerdoti fidei donum sono menzionati tra le forme speciali e nuove della cooperazione missionaria.43 Sulla medesima linea si muo- ve anche il recente magistero pontificio, ad esempio nell’Esortazione Pastores dabo vobis e nel successivo Direttorio, Dives Ecclesiae, per il ministero e la vita dei presbiteri. L’Esortazione postsinodale ha sottolineato a più riprese il valore dei ministero dei presbiteri fidei donum ehe non si esaurisce nell’istituto dell’incardinazione. «L’appartenenza e la dedicazione alia Chiesa particolare non rinchiudono in essa l’attività e la vita dei presbitero: queste non possono af- fatto esservi rinchiuse, per la natura stessa sia della Chiesa particolare sia dei mi­nistero sacerdotale».44 Dopo aver richiamato 1’insegnamento di Redemptoris missio circa la menta­lité missionaria ehe i presbiteri devono avere, ilpapaprosegue: «Se questo spiri- to missionario animera generosamente la vita dei sacerdoti, sarà facilitata la ri- sposta a quell’esigenza sempre più grave oggi nella Chiesa che nasce da una di- seguale distribuzione dei clero».45 Öltre alla carenza o scarsità di clero, la dedi­41 Sacra Congregatio pro Clericis, Notae directivae Postquam apostoli, de mutua Ecclesiarum particularium cooperatione promovenda ac praesertim de aptiore cleri distribu­tione, 25 mardi 1980, n. 27, in EV, VII/281. Per un esempio di convenzione si veda: Commis­sione Episcopale per la Cooperazione tra le Chiese, Schema di convenzione per sacer­doti diocesani d'Italia ehe intendonoprestare un servizio pastorale in America Latina, Asia, Africa, dicembre 1995, in Enchiridion della Conferenza Episcopale hallana, III/2960—2971. 42 Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Instructio Cooperatio missionalis, de cooperatione missionali, 1 octobris 1998, n. 17a), in AAS, XCI (1999), 321. 43 Cosi il titolo V delle norme pratiche dell’Istruzione: Cooperationis missionalis formae speciales et novae. Si íratta di una forma speciale di cooperatio, ma non certo nuova, dato ehe, - come è noto- a partire dall’Enciclica di Pio XII dei 1957 e prendendone a prestito Vincipit, è invalso Puso di indicare con tale denominazione i chierici ehe si impegnano a servizio di una Chiesa in terra di missione: Pius XII, Litterae encyclicae Fidei donum, de catholicarum Mis­sionum condicionibus praesertim in Africa, 21 április 1957, in EE, VI/1307—1341. 44 Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis, de Sacer­dotum formatione in aetatis nostrae rerum condicione, 25 martii 1992, n. 32, in AAS, LXXXIV (1992), 709. 45 Ibidem, 710.

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