Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

34 LUIGI SABBARHSE me di predicazione che opportunamente i catechisti possono esercitare, ad esem- pio, predicare esercizi e ritiri spirituali, missioni al popolo, proporre meditazioni o la lectio divina. Infine, ma non meno importate, il ruolo, nel contesto tipica- mente missionario, dei catechisti verso i catecumeni nelle diverse tappe di evan- gelizzazione, dal precatecumenato fino al battesimo. II catechista, in questo sen­so, funge da insostituibile collaboratore del missionario, specie se questi non è autoctono o è assente. Il secondo ambito che qualifica l’opéra dei catechisti nello svolgimento dell’azione missionaria si inserisce più direttamente nella partecipazione al mu- nus sanctificandi e riguarda i «liturgica exercitia ordinanda». Nel CIC non pare compaiano espressioni assimilabili a questa. Anche per taie aspetto dobbiamo ri- prendere quanto sopra detto, e cioè ehe l’organizzazione degli esercizi liturgici puô implicare non solo la preparazione delle azioni liturgiche vere e proprie, ma anche la celebrazione e la presidenza di essi, in maniera diversa certo e da non confondersi con gli stessi atti compiuti da un ministro ordinato. Il testo del can. 785 dice che i catechisti hanno il compito di ordinare gli esercizi liturgici; e pare che in questa espressione si sottolinei, più che in quella precedente «doctrina evangelica proponenda», il fatto ehe la loro funzione non è immediatamente esercitata in azioni liturgiche, sia di supplenza sia ordinaria. Infatti, pur restando fermi i compiti ehe i catechisti, in qualità di fedeli laici, possono svolgere secon­do la normatíva codiciale,31 vale la pena di sottolineare la funzione propria dei catechisti nella preparazione degli altri fedeli laici alie azioni propriamente litur­giche, sia quando queste sono presiedute da un ministro ordinato sia quando, le- gittimamente assente o impedito questo, sono gli stessi catechisti a guidare la preghiera e ad aver cura ehe tutto sia fatto secondo le nonne dei diritto liturgico. Uultimo aspetto ehe il can. 785 prevede, riguardo ai compiti cui i catechisti debbono dedicarsi, concerne le «caritatis opera ordinanda». Anche questo rien- tra sotto la moderazione del missionario, benché trattandosi di un servizio ehe non investe una qualche funzione liturgica (pubblica) puô essere svolto con mag- giore autonómia, senza con ciô mancare né nei confronti di quanto il missionario ha disposto né riguardo ai destinatari delle opere di carità. Volendo definire gli 31II catechista puô fungere da ministro straordinario dei battesimo, secondo il can. 861 § 2 del CIC e secondo il can. 677 § 2 del CCEO puô esserlo un altro fedele; il catechista puô essere ministro straordinario della comunione, secondo il can. 910 § 2 del CIC, ma secondo il can. 709 § 2 compete al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi sta­bilire norme ehe permettano anche agli altri fedeli di distribuire la Divina Eucaristia; il cate­chista puô fungere, poi, da ministro del viatico agli infermi, secondo il can. 911 § 2 del CIC, puô esporre e riporre il Santissimo, omessa la benedizione, secondo il can. 943 del CIC, puô essere assistente delegato al matrimonio, secondo il can. 1112 del CIC, e puô presiedere alcuni sacramentali, secondo il can. 1168 del CIC; infine, puô guidare le preghiere esequiali nella casa del defunto e al cimitero, secondo quanto stabilito dalla Congregatio pro Clericis et Aliae, Instructio Ecclesiae de mysterio, art. 12, in EV, XVI/736.

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