Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 33 Espressioni simili sono «doctrina Christiana» e «doctrina Ecclesiae».28 Si tratta comunque di situazioni ehe comportano una qualche partecipazione-nel- la conoscenza del Vangelo, nella formazione alia vita cristiana, nella testimo- nianza, nell’annimcio kerigmatico, nelTinsegnamento-al ministero della Paro­la come ministero profetico. Infatti, «durante il catecumenato antico egli è il cri- stiano adulto incaricato di accompagnare un gruppo di catecumeni nella prepara- zione remota ai sacramenti dell’iniziazione cristiana mediante le “istruzioni”, 1’iniziazione alie celebrazioni liturgiche e l’esercizio della carità. Dopo il Conci­lio di Trento il catechista diventa soprattutto il maestro di dottrina, che ha il com­pito di imprimere nella memoria degli “alunni” le verità rivelate, di spiegare le formule catechetiche, di difendere la verità dalTerrore».29 Abbiamo sopra ac- cennato che non è opportuno insistere troppo sulla funzione subordinata che i ca- techisti svolgono, i quali cioè spiegano la dottrina, ma non insegnano né predica- no. Infatti, a dimostrazione dei contrario si possono invocare diverse situazioni ehe il CIC stesso prevede, le cui disposizioni sono una chiara assunzione di uffici concernenti il ministero della parola nella predicazione della dottrina cristiana. A mo’ di esempio, benché non si tratti di un diritto, si devono ricordare almeno le disposizioni dei cann. 759 e 766, secondo cui è possibile cooptare fedeli laici nel­la cooperazione con i Vescovi e i presbiteri nel ministero della Parola, oppure nella predicazione in una chiesa o in un oratorio. Ciô assume una rilevante im- portanza nei territori di missione, specie se si tratta di affidare a fedeli non insi­gniti delTordine sacro Ia partecipazione all’esercizio della cura pastorale (cf can. 517 § 2) di una parrocchia o di una quasi parrocchia. In questi casi, è fuori dubbio che i catechisti, per vocazione e preparazione specifica sono i fedeli laici più adatti, prima di altri, a poter assumere una simile forma di partecipazione. Nelle medesime situazioni missionarie, nella specifica fattispecie della celebrazione domenicale in assenza di un presbitero, non è escluso ehe venga affidata proprio al catechista la cura delle celebrazioni e ehe sia lui a proporre la spiegazione della liturgia della Parola, osservando perö la precisazione dei Direttorio Christi Ecclesia a riguardo dell’omelia: «Poiché l’omelia è riservata al sacerdote o al diacono, è auspicabile che il parroco trasmetta l’omelia al moderatore del grup­po, perché la legga».30 All’infuori di azioni liturgiche vi possono essere altre for­28 Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, 151. 29 L. Soravito, Catechista, in “Dizionario di catechetica”, 127. 30 Congregatio pro Cultu Divino, Directorium Christi Ecclesia, de celebrationibus do- minicalibus absente presbytero, 2 iunii 1988, n. 43, in EV, XI/757. Si tenga presente la distin- zione che la recente istruzione Ecclesiae de mysterio ha apportato circa l’omelia durante la ce­lebrazione della S. Messa e quella al di fuori di essa. Quest’ultima puô essere tenuta anche da fedeli laici: Congregatio pro Clericis et Aliae, Instructio Ecclesiae de mysterio, de quibu­sdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectan­tem, 15 augusti 1997, art. 3, in EV, XVI/706-710.

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