Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

32 LUIGI SABBARESE non meno importante, è da ricordare che il decreto AG 17 trattando della forma- zione dei catechisti prevedeva una speciale fonna di conferimento mediante la missio canonica: «E altresi auspicabile che ai catechisti convenientemente for­mati, dove sembrerà opportuno, la missione canonica sia conferitapubblicamen- te nella celebrazione della liturgia, perché servano la fede con maggiore autorité presso il popolo». Il CIC non ha recepito tale auspicio, che perô puô essere frut- tuosamente messo in atto secondo le disposizioni della Conferenza episcopale o del diritto particolare. Il CIC, poi, non ha nemmeno recepito tra i ministeri istituiti quello del cate- chista; già a partire dal Sinodo dei Vescovi del 1977, dove si affronte) il téma della istituzionalizzazione dei ministeri, le posizioni dei Vescovi sinodali non erano affatto concordi sulPargomento. Per cui le soluzioni normative lasciano aperte almeno due diverse possibilité: spetta alia Conferenza episcopale avanzare for­male richiesta per l’istituzione di tale ministero; questa soluzione pare la più ap- propriata nei territori di missione,26 specie dove il catechista è assunto a tempo pieno; dove non avviene un formale processo di istituzionalizzazione si paria di ministeri di fatto. Benché il Codice riservi per lo più il termine ministero all’espletamento di funzioni in ambito liturgico, il catechista svolge comunque funzioni ministeriali, almeno nel senso ampio dei termine.27 Volendo considerate più direttamente i contenuti specifici ehe caratterizzano il ministero dei catechisti, dobbiamo riferirci al disposto del can. 785, che indivi­dua un triplice ambito di servizio: proporre la dottrina evangelica, organizzare gli esercizi liturgici, organizzare le opere di caritá. L’espressione «doctrina evangelica proponenda», nella sua genericité non è di facile configurazione, ciô nonostante essa indica sommariamente una qualche partecipazione al munus docendi della Chiesa, nella forma ehe corrisponde alio stile laicale e ehe percio non implica, per il suo esercizio, la ricezione dell’ordine sacro. Nel CIC troviamo altre espressioni analoghe; ad esempio nel can. 217 cir­ca la vocazione dei fedeli a condurre una vita conforme alia dottrina evangelica, o nel can. 248 circa la formazione filosofica e teologica degli alunni in semina­rio, ehe deve abilitarli all’annuncio della dottrina dei Vangelo. cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, 15 augusti 1994, art. I § 3, in AAS, LXXXIX (1997), 863. 2<’ Per le origini storiche e per alcune speci fiche configurazioni dei catechista nei territori di missione si puô vedere la sintesi di A. Seumois, Catechista missionario, in J. Gevaert (a cura di), Dizionario di catechetica, LDC, Leumann 1986, 130-132. Circa il ruolo decisivo dei ca­techisti nella implantatio della Chiesa vietnamita e il loro status di “quasi religiosi” nell’organizzazione delle comunità cristiane, si puô vedere S. Búi thai, Il consiglioparroc- chiale per gli affari economici. La normatíva e la prassi della Chiesa vietnamita, Extractum ex dissertatione ad doctoratum, [in Facultate luris Canonici Pontificae Universitatis Urbania- nae] Roma 2000, 60-63; 77-80. 27 G. Gatti, Ministero dei catechista, in Dizionario di catechetica, 431—432.

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