Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 31 del can. 780 non è affatto univoca e convergente. Ad esempio Chiappetta traduce il canone con «[...] i catechisti siano debitamente preparati a svolgere in modo conveniente il loro compito»;20 Fuentes: «[...] los catequistas se preparen debi­tamente para complir bien su tarea»;21 Coriden: «[...] catechists are duly prepa­red to fulfill their function properly»;22 Monni: «[...] i catechisti siano alienati a svolgere con zelo e propriété il loro mandato»;23 Tejero: «[...] i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico».24 In questa elencazione non certo esaustiva, ma pur sempre significativa, si puô osservare come il termine munus assume una gamma diversificata di sfumature, fino a raggiungere il significato più tecnico e stabile che identifica munus con mandato. E anche interessante rilevare le diverse opzioni scelte per le lingue ver- nacole degli awerbi rite e debite. Trattando della diversa significazione terminologica attribuita e attribuibile al munus, abbiamo detto che esso indica un incarico sia nella forma temporanea sia in quella stabile. Parlando specificamente dei «munus catechistae in opere missionali», dobbiamo precisare che qui il munus va inteso come incarico stabi­le; tale forma si puô dedurre dal testo del can. 785 che attraverso l’assunzione la- scia intendere che essa è anzitutto una azione della competente autorité per un in­carico stabile che viene conferito tramite mandato. Questo, poi, benché sia a tempo determinato, richiama il fatto ehe il catechista esercita una funzione non a nome proprio e ehe percio puô anche non svolgere, o svolgere a suo piacimento, ma a nome della competente autorité ecclesiastica. Infatti, a suffragio di taie sta­bilité sta l’uso dei medesimo verbo ad esempio nel can. 228, dove si traita della assunzione dei fedeli laici in uffici (officia) ecclesiastici o incarichi (munera) o anche nel can. 230, dove nel § 1 per i ministeri stabili di lettore e di accolito i fe­deli laici possono essere assunti, mentre nel § 2, quando si tratta dei ministeri temporanei, i fedeli laici possono essere semplicemente deputati.25 Infine, ma "° L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Seconda edizione accresciuta e aggiomata, Roma 1996, Vol. II, 30. 21 J. A. Fuentes, Can. 780, in Comentario exegético, Vol. III/1, 155. 22 J. A. Coriden,r/îe Ministry od the Divine Word, in J. P. Beal - J. A. CORIDEN - Th. J. Green (Edited by), New Commentary on the Code of Canon Law, New York-Mahwah 2000, 937. 23 P. Monni, Il ministero della Parola divina, in P. V. Pinto (a cura di), Commento al Codi­ce di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2001,489. 24 E. Tejero, Can. 780, in Codice di diritto Canonico e leggi complementari commentato, Arrieta J.I. (edizione italiana diretta da), Roma 2004, 538. ■5 Anche lTstruzione Ecclesiae de mysterio, nel contesto dei ministeri transeunti, ha preci- sato ehe «la deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230 § 2, non conferi- sce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato»: Congregatio pro Clericis et Aliae, Instructio Ecclesiae de mysterio, de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum

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