Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
30 LUIGI SABBARESE una collaborazione al mandato apostolico del Vescovo; un legame speciale con lo svolgimento dell’attività missionaria ad gentes».l7 I catechisti nei territori di missione vengono distinti in due categorie: quelli a tempo pieno e quelli a tempo parziale. Ad entrambe le categorie sono affidati compiti specifici in ambito catechetico e collaborazioni nelle varie forme di apo- stolato. La Guida annovera, infine, tra i catechisti, i maestri di religione nelle scuole e i cosiddetti catechisti domenicali; i primi con 1’incarico di insegnare religione nelle scuole statali, dove l’autorità pubblica lo permette; i secondi con il compito di insegnare religione in scuole “parrocchiali” in coincidenza con la liturgia festiva; e questo avviene specialmente dove lo Stato non permette 1’insegnamento religioso nelle proprie scuole.18 3.2. II munus dei catechista nei territori di missione II munus dei catechista si compendia in un triplice ambito di intervento: spie- gare la dottrina del Vangelo, organizzare la vita liturgica, attendere alie opere di carità. Prima di entrare in maniera più approfondita nei contenuti specifici di tali attività, conviene tentare di precisare il termine munus sotto il quale il Legislatore comprende ciô ehe compete ai catechisti missionari. II tennine, nell’uso ehe ne fa il Codice, indica un compito ehe non assurge propriamente al grado di ministerium, almeno nel senso dei ministeri istituiti secondo il can. 230 § 1 del CIC, sia perché il termine è usato prevalentemente per incarichi in ambito liturgico sia perché, almeno secondo il diritto universale, quello del catechista non rientra tra i ministeri istituiti, benché sia sempre possibile che la Conferenza episcopale avanzi alla Santa Sede un’esplicita richiesta in tal senso. Qualora sia acceduto uno speciale riconoscimento, allora acquista anche tutta la sua valenza il mandato catechistico, come autorizzazione da parte della competente autorité a svolge- re un munus che non è più semplicemente di fatto. E stato osservato ehe munus è usato nel Codice per indicare un incarico, una funzione, un compito, sia occasional sia stabile.19 È certo che nei territori di missione questo incarico assume per lo più la forma stabile e non è escluso ehe, anzi, possa assurgere al rango di mini- stero stabile alla guisa di quelli dei lettorato e dell’accolitato del can. 230 § 1. In tali casi sarà maggiormente significativa e visibile la partecipazione al munus docendi, evidenziata nella forma ufficiale dei mandato e nella forma pubblica propria di un rito liturgico di conferimento. Anche tra gli Autori, la traduzione, e quindi, 1’interpretazione - atteso, pe- raltro ehe ogni traduzione è comunque una interpretazione - dei termine munus 17 Enchiridion delta Chiesa missionaria [ECM], 1/2058. ISECM, 1/2066-2068. 19 A. MONTAN, Ministeria, munera, oßieia. I laid titolari di ufficiedi ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), / laid nella ministerialità della Chiesa, Milano 2000, 114.