Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 29 stinzione tra missionari e catechisti è, tra l’altro, evidente, atteso pure il fatto ehe il Legislatore ha preparato norme distinte in due diversi canoni. Da un esame comparato dei cann. 784-785 dei CIC emergono alcíme diffe- renze tra la natura e le funzioni dei missionari e quelle dei catechisti. Rispetto alia provenienza, mentre i missionari possono essere sia autoctoni sia stranieri, per i catechisti il Legislatore non fa distinzione alcuna; i missionari godono di una certa autonómia, sebbene subordinatamente alia competente autorité che li invia, mentre i catechisti operano sotto la guida del missionario. Rispetto al modo di partecipare alle funzioni di insegnare e di santificare, sembra emergere una certa differenziazione, dal momento che i catechisti devono proporre la dottrina evangelica, organizzare gli esercizi liturgici e ordinare le opere di carità (can. 785 § 1 del CIC). I fedeli laici, infatti, partecipano al ministero della parola, se a ciö chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri (can. 759 del CIC); all’istruzione catechetica, se a ciô chiamati come collaboratori del parroco (can. 776 del CIC); alla funzione di santificare, secondo modalité proprie, nelle cele- brazioni liturgiche (can. 835 del CIC). A proposito del carattere subordinate dei catechisti laici, è stato osservato ehe questi spiegano la dottrina dei Vangelo e non insegnano né predicano, come pure ehe organizzano la liturgia ma non cele- brano né presiedono.16 Ora mi sembra ehe sia estremamente limitante accentuare una taie interpretazione subordinata; infatti, il Legislatore non ha disdegnato, in altri luoghi del Codice, di precisare che «i laici possono essere ammessi a predi- care in una chiesa o in un oratorio...» (can. 766 del CIC), sebbene in casi di nécessité o di utilité; come pure riguardo al munus sanctificandi molti sono i casi nel Codice in cui è prevista una partecipazione dei laici a tale funzione. Volendo delineare con maggiore precisione gli elementi specifici identificanti i catechisti nei territori di missione non possiamo omettere di considerare il profilo ehe la Congregazione per 1’Evangelizzazione dei Popoli ha presentato in una apposita Guida: «... il catechistanei territori di missione è identificato inforza di quattro elementi comuni e specifici: una chiamata dello Spirito; una missione ecclesiale; 16 F. Retamal, Comentario al can. 785, in INSTITUTO MARTÍN DE AZPl LCUETA, Facultad DE Derecho CanÓNICO Uni VERSIDAD DE Navarra, Comentario exegético al Código de Derce ho Canónico. Obra coordinada y dirigida por A. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-OcaNa, Eunsa, Pamplona 19972, Vol. III/1,180. Più avanti, d’altronde, è Io stes- so Autore a far notare le concrete applicazioni ehe il Codice prevede circa la partecipazione dei fedeli laici alie funzioni ministeriali nelfambito dei munus docendi e sanctificandi, richia- mandosi ad una dichiarazione della Congregazione per 1’Evangelizzazione dei popoli dei 1970, dove, tra 1 ’altro, si précisa che «le catéchiste n’a pas pour role d’etre un simple suppléant du pretre, mais il est, de droit propre, un témoin du Christ dans la communauté à laquelle il appartient»: Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione, Declaratio part., Le catéchiste, de figura, missione et qualitatibus catechistarum deque mediis ad eorum ministerium implendum, I, 4, ... április 1970, in Leges Ecclesiae, IV/5813.