Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

24 LUIGI SABBARESE toliche orientali operanti nelPevangelizzazione di territori a tradizione latina, sia di un migliore coordinamento interdicasteriale (Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli-Congregazione per le Chiese Orientali) nel ri- spetto e in attuazione dei principio della territorialità-personalità/rito, che ha guidato, insieme ágii altri principi appro vati dal Sinodo dei Vescovi del 1967, la revisione del CIC.3 I. IL DIRITTO MISSION ARIO NEL DIRITTO UNIVERSALE Per l’individuazione degli elementi costitutivi lo statuto epistemologico del diritto missionario, ci si deve collocare, anzitutto, nell’ambito del diritto univer­sale. Rispetto al CIC/17,4 ehe rimetteva l’attuazione dell’azione missionaria della Chiesa alla cura della Santa Sede e poneva l’accento sui governo delle mis­sioni, il vigente CIC/83, nel Libro III, De Ecclesiae munere docendi, contiene un titolo interamente nuovo, il Tit. II, e inquadra 1’azione missionaria della Chiesa all’interno dei munus docendi, poiché nelPopera missionaria prevale Pelemento della predicazione dei Vangelo,5 pur essendo chiaro ehe anche in questo caso la Chiesa esercita la sua missione di santificare e di governare; Pazione missionaria comporta anzitutto Pannuncio della Parola di Dio, cioè contiene un elemento fondamentale del munus docendi. Naturalmente i cann. 781-792 dei CIC sull’attività missionaria della Chiesa, come i corrispondenti cann. 584-594 del CCEO, sotto il significativo Tit. XIV, De evangelizationegentium,6 costituiscono una sorta di legge-quadro e, pertan- to, non esauriscono la normatíva che regola la missione della Chiesa ad gentes, ma si limitano a tracciare dei principi fondamentali, dottrinali e disciplinari. Infatti, il Codice rinvia ripetutamente al diritto particolare, postulando uno ins condendum da parte delle legittime autorità, circa un vasto campo di tematiche ehe abbracciano Pintero Codice. II diritto missionario particolare, di conseguen- za, è elaborato nelPambito dei diritto comune. In questa prospettiva, la normatí­va codiciale costituisce la base per Pelaborazione di un diritto missionario parti­colare, ehe richiede alia scienza canonica un continuo approfondimento. 3 Principia quae Codicis luris Canonici recognitionem dirigant'. «De ordinatione territo­riali in Ecclesia», in Communicationes, I (1969), 84. 4II CIC/17dedicava alPargomento solo il can. 1350 § 2: «In aliis territoriis universa mis­sionum cura apud acatholicos Sedi Apostolicae unice reservatur». 5Cf Communicationes, XV (1983), 98. “Si vedano i motivi della scelta di questo titolo in Nuntia, XVII (1983), 6 e Nuntia, XXVIII (1989), 75.

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