Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 25 1. Il concetto di missionari Sulla scorta del magistero conciliare (cf AG 2,35, 36,39), sia il CIC nel can. 781 sia il CCEO nel can. 584 § 1 hanno recepito l’acquisizione basilare ehe tutta la Chiesa è per sua natura e si riconosce missionaria e che «1’opera di evangeliz- zazione è da ritenersi dovere fondamentale del popolo di Dio». II can. 784 del CIC, che non ha un suo corrispondente nel CCEO, offre una sorta di descrizione di missionari in senso stretto, e spiega die si tratta di coloro ehe sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere 1’opera missionaria, e possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secola- ri, sia membri degli Istituti di vita consacrata o delle Società di vita apostolica, sia altri fedeli laici. Dalla considerazione della natura missionaria della Chiesa il can. 784 del CIC elenca le categorie di fedeli ehe partecipano all’azione missionaria della Chiesa e mette in evidenza gli elementi giuridici ehe qualifïcano i christifideles come missionarii. Tre sono gli elementi costitutivi, sufficienti a identificare i missionari: l’elezione, il mandato, l’intervento della competente autorità. Lungi dal conside- rarsi l’elezione esclusivamente quale elemento giuridico, essa va compresa come vocazione speciale e specifica alla cooperazione missionaria. Ogni parte- cipazione nella Chiesa avviene per mandato, proprio perché l’elemento origi- nante si fonda sul battesimo ehe rende abili a partecipare e a continuare la stessa opera missionaria di Cristo, opera che Egli stesso ha ricevuto dal Padre. Su tale fondamento cristologico si delinea la natura e il compito dei missionari, il cui eti- mo indica già sommariamente ehe essi sono mandati, inviati. Più precisamente il mandato, che avviene con l’intervento della legittima autorità competente, con- tiene in sé un riferimento alla dimensione gerarchica della missione nella Chiesa. Il mandato implica un mandante, in modo ehe ogni azione nella Chiesa, tramite l’elemento gerarchico, è garanzia di comunione, di continuità, di congruità con la missione stessa della Chiesa. Cosi il profilo del missionario in senso giuridico è tratteggiato in forza di una speciale vocazione missionaria, ehe richiede precise qualità in ordine alla missione, la ricezione di un mandato missionario da parte della competente autorità e una specifica preparazione e formazione. In questa prospettiva il can. 589 del CCEO aggiunge, completando in qualche modo il can. 784 del CIC, che i «missionari sia esterni sia autoctoni siano idonei per convenienti doti e per cultura; siano opportunamente formati in missiologia e spiritualità missionaria, e istruiti sulla storia e cultura dei popoli da evangelizzare».