Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

180 LORENZO LORUSSO derata in Oriente in modo strettamente analogo all’iniziazione battesimale. I ri­tuali che introducono alla vita monastica sono parte integrante delle rispettive tradizioni liturgiche delle diverse Chiese orientali e sono fonte preziosa per illu­strare il senso ultimo dei monachesimo cristiano (Istr. n. 52). In ogni monastero e in ogni casa degli ordini e delle congregazioni si devono celebrare le Iodi divine ogni giorno, a norma dei tipico, degli statuti e delle legittime consuetudini; ogni giorno si deve celebrare la Divina Liturgia, eccettuati quelli ehe sono esclusi dal­le prescrizioni dei libri liturgici (cann. 473 §1; 538 §1). La Chiesa ha una cura speciale dei catecumeni e li introduce alla partecipa- zione della Divina Liturgia, dei sacramenti e delle Iodi divine. Spetta al diritto particolare emanare le norme con cui viene ordinato il catecumenato, determi­nando ehe cosa devono garantire i catecumeni e quali prerogative sono ad essi ri- conosciute (cann. 9 e 587 §3). Questioni conclusive Secondo il can. 1, il CCEO riguarda solo le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressa- mente stabilito diversamente. I fedeli latini sono tenuti alie prescrizioni dei libri liturgici orientali? Coloro che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di una Chiesa sui iuris, secondo il can. 41, devono essere fonnati accuratamente nella conoscenza e nella venera- zione dei rito (comprendente anche la liturgia) della stessa Chiesa, secondo l’importanza dell’ufficio, del ministero o dell’incarico ehe adempiono. Coloro che sono membri di un monastero dipendente, di una casa o di una provincia di un istituto religioso latino ehe viene ascritto, coi consenso della Sede Apostolica, a un’altra Chiesa sui iuris, devono osservare il diritto di questa Chiesa (anche il diritto liturgico), secondo il can. 432. Coloro che ricevono i sacramenti da un presbitero orientale, secondo il can. 674 §2, li riceveranno secondo le prescrizio­ni liturgiche della Chiesa dei presbitero. II chierico latino ehe concelebra la Divi­na Liturgia con presbiteri orientali, secondo i cann. 701 e 746 §2, seguirà tutte le prescrizioni dei libri liturgici dei primo celebrante, conservando preferibilmente le vesti liturgiche e le insegne della propria Chiesa latina. Quanto disposto dal can. 3 riguarda le sole prescrizioni dei libri liturgici o an­che le varie consuetudini liturgiche? Applicando i criteri di comprensione ed in- terpretazione previsti dal can. 1499, si deve ritenere che il can. 3 prende in consi- derazione solo ed esclusivamente le prescrizioni dei libri liturgici, nel senso pro­prio del termine, con l’esclusione delle consuetudini liturgiche, ehe quindi sa-

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