Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

PRESCRIZIONI DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 181 ranno disciplinate, almeno per quelle in vigore prima dell’attuale Codice, dal can. 6, 2°. Quai è la relazione del can. 3 con le prescrizioni liturgiche successive all’entrata in vigore del Codice? Se si tratta di prescrizioni liturgiche emanate dalla Sede Apostolica, in caso di contrapposizione, si applicherà il can. 1502: la legge posteriore abroga la legge anteriore o deroga ad essa, se lo dichiara espres- samente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se ordina integralmente Tintera materia della legge precedente. Se invece si tratta di una prescrizione li- turgica particolare, promulgata da un’autorita inferiore alla Sede Apostolica, si dovra applicare il principio di legalita disciplinato dal can. 985 §2 ed anche il can. 191. Questo principio si applica non solo nel rapporta tra le varie strutture gerarchiche delle diverse Chiese sui iuris e la Sede Apostolica, ma anche tra il Vescovo eparchiale e la Sede Apostolica e tra il Vescovo eparchiale e il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, o il Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcive- scovile maggiore, o il Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana sui iu­ris, o il Gerarca capo di un’altra Chiesa sui iuris. Le leggi e le prescrizioni liturgiche hanno, similmente a tutte le altre leggi, la vacatio legis? Se sono emanate dalla Sede Apostolica, secondo il can. 1489 §1, cominciano a obbligare trascorsi tre mesi da computare dal giorno che è posto sui numero degli Acta Apostolicae Sedis, a meno ehe non sia stata stabilita espressa- mente una vacanza più breve o più lunga. Se invece sono emanate da altri legisla­tori, secondo il can. 1489 §2, cominciano a obbligare dal giorno da essi stabilito. Infatti, secondo il can. Ill § 1, spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriar­cale stabilire il modo e il tempo di promulgazione delle leggi; secondo il can. 167 §3, spetta al Metropolita di una Chiesa metropolitana sui iuris promulgare e pub- blicare le leggi stabilite dal Consiglio dei Gerarchi; nelle altre Chiese sui iuris, secondo il can. 176, spetta al Gerarca capo, ma col consenso della Sede Apostoli- ca; nelle eparchie, spetta al Vescovo eparchiale. Chi e competente ad interpretare le leggi e le prescrizioni liturgiche? In forza del can. 1498 §1 interpreta autenticamente la legge il legislatore e colui al quale egli abbia concesso la potesta d’interpretarla autenticamente. A livello di leggi liturgiche emanate dalla Sede Apostolica, la competenza e dei Pontificio Consi- glio per i Testi Legislativi. Il medesimo Dicastero ha, inoltre, riguardo alie leggi liturgiche particolari l’importante funzione di verificare la conformita o meno di queste con il diritto comune. Invece, nelle Chiese patriarcali, fino al futuro Sino­do, interpretano autenticamente le leggi liturgiche particolari, il Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente (can. 112 §2); per le Chiese metropolitane sui iuris e per tutte le altre Chiese sui iuris, il Codice non ha una nonna esplicita a

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