Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO
178 LORENZO LORUSSO turgia, i sacramenti e le lodi divine siano celebrati nella chiesa secondo le pre- scrizioni dei libri liturgici e del diritto (can. 309). Essi hanno l’obbligo di procurare che, almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto, vi sia l’omelia nella Divina Liturgia e che non sia omessa se non per grave causa. Non è lecito al par- roco soddisfare abitualmente l’obbligo di predicare al popolo affidato alia sua cura per mezzo di un altro, se non per una giusta causa approvata dal Gerarca dei luogo. L’omelia è riservata al sacerdote, oppure, a nonna dei diritto particolare, anche al diacono (can. 614 §§2-4). I chierici minori sono regolati soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris (can. 327). L’intento del CCEO è che sia rispettata la tradizione propria di ogni singola Chiesa orientale. Sarebbe dunque bene che 1’ascrizione (incardinazione) al clero delle diverse eparchie avvenisse al momento della co- stituzione di un ordine minore, in modo da accogliere sin da allora il ministro in forma piena e stabile al servizio dell’eparchia. Ciô si raccomanda anche per ra- gioni di carattere ecumenico (Istr. nn. 73-74). I seminaristi devono imparare a celebrare sempre le lodi divine secondo il proprio rito per trarne alimento per la vita spirituale. Vanno coltivati anche gli esercizi di pietà che conducono alio spirito di orazione e che sono forza e riparo della vocazione apostolica, anzitutto quelli che sono stati raccomandati dalla veneranda tradizione della propria Chiesa sui iuris (can. 346 §2, 3°; 6°). E dunque necessario ehe nei seminari orientali e negli istituti di formazione dei monaci e religiosi orientali la vita liturgica sia celebrata con la massima cura e sempre nella sua forma integrale, in modo ehe i candidati possano esserne plasmati ed ap- prenderla in tutta la sua ricchezza e completezza, dando il dovuto spazio non solo aU’Eucaristia ma anche all’Ufficio Divino. La liturgia deve essere vera fonte di spiritualità alla quale formare i candidati, ed elemento che dà unità a quanto essi apprendono, luogo nel quale la dottrina diviene celebrazione di Iode e di ringra- ziamento e la vita è trasformata dalla grazia (Istr. n. 71). I chierici sono tenuti a venerare Santa Maria sempre Vergine Madré di Dio e implorare da lei la grazia di conformarsi al suo Figlio e compiere gli altri esercizi di pietà della propria Chiesa sui iuris (can. 369 §1). I fedeli cristiani di qualsiasi rito, anche latino, possono lucrare l’indulgenza plenaria recitando l’inno Akathi- stos o l’ufficio Paradisis', ma presso i fedeli orientali dove non si ha la prassi di queste devozioni, “alia similia exercitia in honorem beatae Mariae V, a Patriarchis statuta, iisdem indulgentiis gaudent”40. Inoltre, è concessa 1 ’ indulgenza par40 PÆNITENTIARIA APOSTOLICA, Enchiridion Indulgentiarum, Città del Vaticano 1999, Concessiones n. 23 § 1.