Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

PRESCRIZIONl DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 177 (can. 1438), perché non commemorare il Gerarca proprio è considerato come la negazione della dovuta dipendenza, una pubblica dichiarazione di scisma alme- no iniziale. Obbligo della celebrazione della Divina Liturgia pro populo da parte dei pa­stori: • da parte dei Patriarca, a favore dei popolo di tutta la Chiesa a cui presiede, nei giomi festivi stabiliti dal diritto particolare (can. 94); • da parte del Vescovo eparchiale, per il popolo dell’eparchia a lui affidata (can. 198); • da parte del parroco, per il popolo a lui affidato (can. 294). Il Vescovo eparchiale deve vigilare affínché la vita liturgica sia favorita il più possibile e sia ordinata secondo le prescrizioni e anche le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris; in modo particolare deve vigilare sull’osservanza delle norme che riguardano il ministero della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, dei culto di Dio e dei Santi, nell’esecuzione delle pie volontà (cf. cann. 196 §1; 201 §2). II Vescovo non deve agire arbitrariamente e nemmeno deve avvallare il com- portamento di gruppi o fazioni, ma, assieme al suo clero, deve essere attento cu­stode di quella coscienza liturgica presente e operante nella memoria viva dei po­polo di Dio a lui affidato. Spetta a lui curare ehe nella propria chiesa cattedrale si celebri almeno una parte delle Iodi divine anche ogni giomo, secondo le legitti­me consuetudini della propria Chiesa sui iuris\ come pure che in ogni parrocchia si celebrino le Iodi divine per quanto possibile nei giomi di domenica e nelle fe­ste e inoltre nelle principali solennité e nelle loro vigilie. II Vescovo eparchiale deve presiedere frequentemente alie Iodi divine nella chiesa cattedrale o in un’altra chiesa specialmente nei giomi festivi di precetto e nelle altre solennité in cui partecipa una parte notevole di popolo (can. 199; Istr. n. 23). La Sede Aposto- lica auspica un ritomo senza indugio all’antica tradizione di celebrare comunita- riamente e solennemente le Lodi divine, per non privare i fedeli di una fonte pri- vilegiata di preghiera, nutrita di tesori di autentica dottrina (Istr. n. 98). II Vescovo eparchiale deve celebrare nelle solennité vestito con tutte le inse­gne pontificali, non perö fuori dei confini della propria eparchia senza il consen­so espresso o almeno ragionevolmente presunto dei Vescovo del luogo (cf. can. 200). Il rettore di una chiesa e il parroco, sotto l’autorité del Gerarca del luogo e os- servando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, devono aver cura ehe la Divina Li­di usare dei privilegi prima concessigli; egli non puô conseguire validamente dignité, ufficio, ministero o altro incarico nella Chiesa o pensione, né gli appartengono i frutti a questi annessi; è privato di voce attiva e passiva.

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