Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO
PRESCRIZIONl DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 177 (can. 1438), perché non commemorare il Gerarca proprio è considerato come la negazione della dovuta dipendenza, una pubblica dichiarazione di scisma alme- no iniziale. Obbligo della celebrazione della Divina Liturgia pro populo da parte dei pastori: • da parte dei Patriarca, a favore dei popolo di tutta la Chiesa a cui presiede, nei giomi festivi stabiliti dal diritto particolare (can. 94); • da parte del Vescovo eparchiale, per il popolo dell’eparchia a lui affidata (can. 198); • da parte del parroco, per il popolo a lui affidato (can. 294). Il Vescovo eparchiale deve vigilare affínché la vita liturgica sia favorita il più possibile e sia ordinata secondo le prescrizioni e anche le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris; in modo particolare deve vigilare sull’osservanza delle norme che riguardano il ministero della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, dei culto di Dio e dei Santi, nell’esecuzione delle pie volontà (cf. cann. 196 §1; 201 §2). II Vescovo non deve agire arbitrariamente e nemmeno deve avvallare il com- portamento di gruppi o fazioni, ma, assieme al suo clero, deve essere attento custode di quella coscienza liturgica presente e operante nella memoria viva dei popolo di Dio a lui affidato. Spetta a lui curare ehe nella propria chiesa cattedrale si celebri almeno una parte delle Iodi divine anche ogni giomo, secondo le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris\ come pure che in ogni parrocchia si celebrino le Iodi divine per quanto possibile nei giomi di domenica e nelle feste e inoltre nelle principali solennité e nelle loro vigilie. II Vescovo eparchiale deve presiedere frequentemente alie Iodi divine nella chiesa cattedrale o in un’altra chiesa specialmente nei giomi festivi di precetto e nelle altre solennité in cui partecipa una parte notevole di popolo (can. 199; Istr. n. 23). La Sede Aposto- lica auspica un ritomo senza indugio all’antica tradizione di celebrare comunita- riamente e solennemente le Lodi divine, per non privare i fedeli di una fonte pri- vilegiata di preghiera, nutrita di tesori di autentica dottrina (Istr. n. 98). II Vescovo eparchiale deve celebrare nelle solennité vestito con tutte le insegne pontificali, non perö fuori dei confini della propria eparchia senza il consenso espresso o almeno ragionevolmente presunto dei Vescovo del luogo (cf. can. 200). Il rettore di una chiesa e il parroco, sotto l’autorité del Gerarca del luogo e os- servando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, devono aver cura ehe la Divina Lidi usare dei privilegi prima concessigli; egli non puô conseguire validamente dignité, ufficio, ministero o altro incarico nella Chiesa o pensione, né gli appartengono i frutti a questi annessi; è privato di voce attiva e passiva.