Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

176 LORENZO LORUSSO il can. 39, devono essere religiosamente osservati e promossi sia dai Gerarchi ehe devono curare con la massima diligenza la custodia fedele e Fosservanza ac­curata del proprio rito e non devono ammettere in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico progresso, tenendo tuttavia presente la vicendevole bene- volenza e l’unità dei cristiani; sia dai chierici e da tutti i membri degli istituti di vita consacrata ehe sono tenuti a osservare fedelmente il proprio rito e ad acqui- starne una sempre maggiore conoscenza e un’osservanza più perfetta. Anche tut­ti gli altri fedeli cristiani sono tenuti a conoscere e stimare il proprio rito e ad os- servarlo in ogni luogo, a meno ehe non ne siano dispensati per particolari motivi (cann. 40; 405). L’intronizzazione, vale a dire la presa di possesso canonico, dei Patriarca (can. 75), delFArcivescovo maggiore (can. 153 §3), del Metropolitacapodiuna Chiesasui iuris (can. 156 §1), del Vescovo eparchiale (can. 189 §l)edelFEsarca (can. 314 §3), avviene secondo le prescrizioni dei libri liturgici. Ogni Gerarca ha il dovere di commemorare nella liturgia l’autoritàsuperiore, come pure ha il diritto di essere commemorato dai suoi sudditi, secondo le pre­scrizioni dei libri liturgici. • Commemorazione dei Romano Pontefice: da parte dei Patriarca, dei Ve- scovi e dei chierici della Chiesa patriarcale (can. 92 §2); da parte del Metropolita, dei Vescovi e dei chierici della Chiesa metropolitana (can. 162); da parte dei Ve­scovo eparchiale e dei chierici dell’eparchia (can. 209). • Commemorazione dei Patriarca: da parte dei Vescovi e dei chierici della Chiesa patriarcale (can. 91). • Commemorazione del Metropolita di una provincia ecclesiastica: da parte dei Vescovi e dei chierici della provincia (can. 135). • Commemorazione dei Metropolita capo di una Chiesa metropolitana sui iuris: da parte dei Vescovi e dei chierici della Chiesa metropolitana (can. 161). • Commemorazione dei Vescovo eparchiale: da parte di tutti i chierici dell’eparchia (can. 209). Colui ehe omette apposta la commemorazione del Gerarca nella Divina Li­turgia e nelle Iodi divine, se dopo essere stato legittimamente ammonito non si ravvede, è punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore39 39 La scomunica maggiore vieta di ricevere i sacramenti, di amministrare i sacramenti e i sacramentali, di esercitare uffici, ministeri o qualsiasi incarico, di porre atti di govemo ehe, qualora fossero tuttavia posti, sono nulli per il diritto stesso. Chi è punito dalla scomunica maggiore deve essere allontanato dalla partecipazione alia Divina Liturgia e da qualsiasi altra celebrazione pubblica dei culto divino. A chi è punito con scomunica maggiore è fatto divieto

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