Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

168 LORENZO LORUSSO le modifiche liturgiche ehe s’impongono, anche se ciô non dovrebbe essere fatto ehe ratione proprii et organici progressus, come dice il Concilio nel decreto sui­le Chiese orientali cattoliche, n. 6. D’altra parte, il Gruppo teneva a dire chiara- mente ehe tutti i cambiamenti liturgici contrari al Codice sono nulli”12. Delio stesso parere era il Gruppo speciale di consultori che ha riesaminato il testo dei canone nel 1980. Per la revisione dei canone, vi sono due proposte. La prima chiede che si ometta la seconda parte del testo dalle parole si vero in poi, perché, il diritto litur- gico è, nella tradizione delle Chiese orientali, un diritto proprio che non viene de­finito né positivamente né negativamente dal diritto canonico e ehe non è stato mai toccato nemmeno dal diritto pontificio. Ciô non viene accettato e vi sono for­ti riserve storico-giuridiche sulla motivazione addotta. Le norme liturgiche, se contrarie al diritto stabilito dal Supremo Legislatore della Chiesa, devono essere dichiarate nulle. La seconda proposta chiede che per la seconda parte del canone si adotti il te­sto del CIC can. 2, quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. Questo perché contiene una formulazione meno drastica o perché il tenore abrogativo della clausolapro nul­la habetur puô provocare forti dubbi. Ciô viene accettato e si formula un paragra- fo 2. II canone viene riformulato cosi: § 1. Codex, etsi saepe ad praescripta librorum liturgicorum se refert, plerumque de re liturgica non decernit. §2. Praescripta librorum liturgicorum vim suam retinent, nisi aliqua Codicis canonibus sit contraria, ideoque sedulo servanda sunt13. II can. 2 CIC recita: Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges liturgicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua Codicis canonibus sit contraria. Lo Schema Codex luris Canonici Orientalis dei 1986 afferma14: Codex, etsi saepe ad praescripta librorum liturgicorum se refert, de re liturgica plerumque non decernit; quare haec praescripta sedulo servanda sunt, nisi Codi­cis canonibus sunt contraria. Tali prescrizioni dei libri liturgici appartengono al diritto particolare di cia- scuna Chiesa sui iuris. 12 Ibidem. Nuntia 22 (1986) 14-15. 14 Nuntia 24-25 (1987) 1.

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