Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

PRESCRIZIONI DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 169 Nel can. 2 CIC si parla di rito e di leggi liturgiche15; nel can. 3 CCEO si paria di prescrizioni dei libri liturgici. La ragione di questa sottile distinzione termino- logica sta nel fatto ehe il CIC è il diritto particolare di una Chiesa, cioè quella lati­na, mentre il CCEO riguarda tutte le Chiese orientali cattoliche ehe possono ave­re leggi liturgiche proprie. Nel CCEO troviamo l’espressione “leggi liturgiche” solo nel can. 150 §216. I canoni del CCEO spesso si riferiscono aile prescrizioni dei libri liturgici, mentre il CIC asserisce piuttosto ehe il più delle volte manca la referenza aile leggi liturgiche nei suoi canoni. Dunque, il CCEO in genere ha de re liturgica plerumque non decernit. Il CIC anche se non asserisce ciô in modo generale, ma più determinato non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi. Sintetizzando possiamo affermare ehe mentre il CIC parla del modo di celebrare le azioni liturgiche, il CCEO anche del modo, ma, e soprattutto, di tutti gli altri aspetti della res liturgica. Tutte le norme liturgiche vigenti al momento della promulgazione dei Codici, non contrarie alla norme degli stessi, conserva- no il loro valore nella parte ehe non sono contrarie; le contrarie, nella parte ehe sono contrarie, vanno abrogate17. COMPETENZE PER REGOLARE IL CULTO DIVINO PUBBLICO Can. 669 CCEO: Poiché i sacramenti sono gli stessi per la Chiesa universale e appartengono al di­vino deposito, spetta solamente alia suprema autorité della Chiesa approvare o definire quali sono i requisiti per la loro validité (cf. can. 841 CIC). 15 Cf. Variationes in novas editiones, Librorum liturgicorum ad normam Codicis iuris ca­nonici nuper promulgati introducenda, in Notitia 206 (1983) 541 ss. Per il rapporto tra legi- slazione vigente e precedente védi M. Rivella, “Commento a un canone. II rapporto fra Codi­ce di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)”, in Quaderni di diritto ecclesiale 8 (1995) 193—200; L. Sabbarese-D. Salachas, Codificazione latina e orientale e canoniprelimina- ri, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, 181-184. l6“Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Pa- triarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si íratta di tutte le altre decisioni dei Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini dei terri­torio della Chiesa patriarcale”. 17 D. Salachas, “Le prescrizioni liturgiche dei ‘‘Codice dei Canoni delle Chiese Orienta­li " alia luce dellTstruzione della Congregazione per le Chiese Orientali (6 gennaio 1996)”, in Ecclesia Orans 15(1998) 239-273, hic 240-243.

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