Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Orazio Condorelli: Coesistenza di comunita di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze

14 ORAZIO CONDORELLI scevano come capo della loro Chiesa un patriarca residente a Sis, in Cilicia. Pro­prio la comunità armena di Caffa ebbe un ruolo determinante nella conduzione dei negoziati che prelusero ali’unione con la Chiesaromana, sancita nel Concilio fiorentino coi decreto Exultate Deo dei 22 novembre 143918. Una bolla di Eugenio IV, emanata il 15 dicembre 1439, mira aregolare la con- vivenza delle comunità latina e armena nella citta di Crimea19.1 vescovi latini avevano finora considerato i presuli armeni come scismatici ed eretici, e limitato in vario modo l’esercizio della loro cura pastorale sulla comunità del loro rito. Eugenio IV volle conferire alla comunità religiosa armena unita a Roma uno sta­tus giuridico paritario con la comunità di rito latino. Desiderando ehe il vescovo armeno di Caffa fruisse dei debiti onori e potesse liberamente governare la co­munità a lui soggetta, il papa proibi al vescovo latino e ad ogni altra persona ec­clesiastica o secolare di porre ulteriori limitazioni all’operare del preside arme­no: in futuro questi avrebbe potuto liberamente esercitare la propria giurisdizio- ne sugli Armeni della citta e della diocesi. Siffatta organizzazione di rapporti non sopravvvisse a lungo allaforzadegli eventi. Nel 1475 la conquista turca di Caffa pose fine a questo inusuale laboratorio di convivenza di diverse comunità rituali. La straordinaria importanza della bolla di Eugenio IV è evidente. Nei suoi ef- fetti pratici, essa detta gli stessi principi che saranno utilizzati nei secoli a venire per regolare l’assetto organizzativo delle Chiese orientali già separate e poi riu- nite alla Chiesa romana. Ma la sua rilevanza è ancora più degna di nota se la ri- guardiamo sotto il profilo ecclesiologico-canonistico. Il sistema organizzativo previsto nella bolla, infatti, costituisce una deroga alla disciplina ehe Innocenzo III aveva sancito nel canone Quoniam. Che si tratti di una concessione eccezio- nalmente riservata agli Anneni di Caffa, ritomati alla comunione con Roma, è certo; altrettanto certo che siffatto regime finisce per mettere di fatto in discus­sione le convinzioni ecclesiologiche ehe stavano dietro la regolamentazione in- nocenziana. “Licet civitas illa unicam sicut cetere habeat diocesim”: cosi paria Eugenio IV, nella consapevolezza dell’esistenza di una sede episcopale latina in- cardinata nel territorio della città di Caffa. Eppure, la diaspora degli Armeni ave­va condotto una comunità di diverso rito, ora unita con Roma, ad abitare nello stesso luogo. Ad Eugenio IV questa sembrô una giusta causa per permettere la coesistenza di due gerarchie episcopali presenti nel medesimo territorio cittadi- no, ma distinte quanto al rito e alia composizione personale delle comunità dei fedeli. Elaborando questo quadro organizzativo, evidentemente, il papa non era 18 COD 534-559. 19Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes. Vol. I, Pars II. Epistolae Pontificiae de rebus in Concilio Florentino anni 1438-1439gestis, G. Hofmann (ed.), (Con­cilium Florentinum, Documenta et Scriptores, Series A), Roma 1944, doc. n. 235, 145 s., Fi­renze 15 dic. 1439.

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