Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio
I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 143 Sebbene Cristo Signore abbia fondato „unam, sanctam, catholicam et apo- stolicam Ecclesiam”, conosciamo il funesto fatto storico, della divisione e della frattura della sua Chiesa. Secondo la terminológia usata dal Concilio Vaticano II, ci sono vari gradi di comunione ecclesiastica: la comunione piena e non piena con la Chiesa Cattolica. Cosi è stata superata ,,1’identificazione esclusiva della Chiesa cattolica con la Chiesa di Cristo”.26 Ma la Chiesa di Cristo, „costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa Cattolica, govemata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui” (204 can. §2). Quelli ehe oggi non appartengono alia Chiesa Cattolica, sono fratelli ma separati e, vi- ceversa, separati ma fratelli. La Chiesa Cattolica deve giudicare sui grado di questa comunione. Questo grado dipende soprattutto dall’esistenza dell’ordine sacro. Se una chiesa viene guidata pastoralmente da un vescovo consacrato, 11 sussiste una vera chiesa con il relativo potere sacro, invece se manca questa condi- zione, si tratta soltanto di una comunità ecclesiale, dove non esiste un vero ordi- namento giuridico canonico. Ma il Concilio Vaticano II, nella dichiarazione sul- la liberté religiosa, ha riconosciuto Pecclesialità e 1’ordinamento giuridico proprio delle Chiese non cattoliche e delle comunità non cattoliche (DH 4). Per quanto riguarda le Chiese orientali non cattoliche, la Chiesa Cattolica nel decreto Unitatis redintegratio ha dichiarato ehe „le chiese d’Oriente, memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone all’indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime” (UR 16). Dunque queste chiese hanno una vera potestà di go- verno, e il loro ordinamento giuridico è un vero ordinamento canonico. Non si tratta di una canonizzazione da parte della Chiesa Cattolica, ma del riconosci- mento della loro legislazione canonica.27 Forse non è un errore attribuire a questi ordinamenti una certa autonómia. Invece le altre comunità ecclesiali, siccome manca in esse il soggetto di questa potestà, non hanno un vero ordinamento canonico.28 Queste comunità ecclesiali „appaiono oggi dotate, quanto meno, di una propria struttura, di una disciplina interna dell’organizzazione confessionale e di un regolamento delle relative funzioni e complessive attività: dunque, è corretto 26 V. I. Papep, Diritto canonico ed ecumenismo, in Aa.Vv. Ius in vita et missione Ecclesiae, Città del Vaticano 1994, 1192. 27 P. Szabó, Forrna canonica dei matrimoni misti CIC/CCEO, in Folia Canonica 4 (2001) 258; P. Gefaell, Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle chiese ortodosse sui matrimoni misti con cattolici, in La giurisdizione (nt. 1), 128; M. F. Pompedda, Capitolo VII: II matrimonio, in P. V. PlNTO (a cura di), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Corpus luris Canonici IL), Città del Vaticano 2001, 655; M. Brogi, Aperture ecumeniche del CCEO, in Antonianum 66 (1991) 458—459. 28 U. Navarrete, La giurisdizione delle chiese orientali non cattoliche sui matrimonio (c. 780 CCEO), in Aa.Vv., II matrimonio nel codice dei canoni delle chiese orientali (Studi giuridici 32), Città del Vaticano 1994, 109-110.