Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio

144 GÉZA KU MIN ETZ affermare, dotate di un certo ordinamento giuridico confessionale.”29Forse que­sto è il vero significato del dettato del Dignitatis humanae 4.30 II legislatore cano­nico puo canonizzame alcune norme oppure rinviare a queste norme interne, come ha fatto nel CCEO 780. can. §2. Questi ordinamenti confessionali sono ri- conosciuti dal 1’ordinamento dello Stato, il quale riconosce le religioni come as- sociazioni. 3.1. Ordinamenti autonomi nella Chiesa Cattolica Abbiamo due Codici nella Chiesa Cattolica i quali, insieme con la costituzio- ne apostolica Pastor bonus, formano Punico nuovo Corpus luris Canonici. Qu­esta duplicité suscita qualche dubbio riguardo alPordinamento giuridico della Chiesa, come dice Pablo Gefaell: „come si puô coniugare Punicità del corpus con la duplicité di codici se abbiamo in mente il primo canone di ambedue i codi­ci, limitanti Pambito giurisdizionale di ogni codice alia propria sfera? Significa ehe vi sono due ordinamenti giuridici diversi, oppure vi è un unico ordinamento giuridico nella Chiesa? Che tipo di modello costituzionale implica questa dupli­cité? Quali possono essere i rapporti tra questi due corpi legali delPunico corpus iuris canonici?”31 La risposta dipende da cosa si intende dire con il termine „ordi­namento”. Senza entrare nei dettagli, secondo gli autori più autorevoli, si puô pariare di due ordinamenti oppure di un unico ordinamento con due discipline. Una cosa è sicura: soltanto la Chiesa Cattolica ha un ordinamento giuridico so- vrano, primario32. Indipendentemente dalla risposta menzionata sopra, i due or­dinamenti oppure le due discipline godono di una vera autonómia. Per il ri to lati­no devono essere rispettate le nonne del CIC, per quello orientale invece le nor­me del CCEO. Per quanto riguarda la forma della celebrazione dei matrimonio, essendo questo un unico atto, ci sono problemi gravi da risolvere, dei quali parle- remo più avanti. 29 P. Lillo, Ecumenismo e dialogo interreligioso: profili giuridici, in Metodo (nt. 4), 1007. 30Riportiamo il testo della dicliiarazione conciliare.”A queste comunità pertanto, posto ehe non siano violate le giuste esigenze dell’ordine pubblico, di diritto è dovuta l’immunité, per reggersi secondo norme proprie.” 31 Gefaell, Rapporti (nt. 4), 654. 32 P. Erdő, Questioni interrituaU (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), in Periodica 84 (1995) 317-319; F. J. URRUTIA, Canones preliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus preliminaribits Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CC), in Periodica 81 (1992) 158; J. Otaduy, Comentario al canon l (CIC), in Aa.Vv., Comentario exegético al Código de Derecho Canonico, vol. I, Pamplona 1996, 255-258; C. G. Fürst, Interdipendenza dei diritto canonico latino ed orientale. Alcune osservazioni circa il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica, in K. Bharanikulanoara (a cura di), II diritto orientale nell'ordinamento ecclesiale (Studi giuridici 34), Città dei Vaticano 1995, 13-33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom