Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 49 Lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale “in favorem Fidei ” viene concesso dal vescovo romano quale sostituto di Cristo, al quale Cristo ha confe- rito la “potestas clavium ”54. Il papa potrebbe delegare anche i vescovi ehe reg- gono le Chiese particolari a loro affïdate con potestà “propria, ordinaria e imme­diata” in quanto sono “vicari e legati di Cristo” e non già sostituti del papa55. Se- condo Pattuale ordinamento lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale in virtù dei “privilegiopaolino” è affidato “ipso iure” all’Ordinario locale. Il papa Paolo VI rileva ehe i vescovi non possono concedere la dispensa dalle leggi divine, naturali e positive neppure “accidit in dispensatione a matrimonio rato et non consummato, ab iis quae circa privilegium fidei versantur”; in alcuni casi, nel passato, la Santa Sede ha pero incaricato anche i vescovi locali a sciogliere il matrimonio non sacramentale “in favorem Fidei ”56. Tuttavia lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale “in favorem Fidei ”, per motivi pastorali, si riserva al Romano Pontefice; il vescovo locale è incaricato, nel caso concreto, di racco- gliere nel processo istruttorio tutta la documentazione necessaria e la deposizio- ne dei testimoni, la decisione finale spetta perô al papa. V. Le norme e la giurisprudenza della Santa Sede Dopo Panno 1947 si è stabilita definitivamente la dottrina e la giurisprudenza della Santa Sede riguardo lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale. Assolutamente indissolubile è solo il matrimonio: 1. rato e consumato tra due catto lici battezzati o tra due non cattolici battezza- ti; 2. contratto tra una parte validamente battezzata e una non battezzata nonché consumato dopo il battesimo della parte non battezzata; 3. contratto tra due non battezzati dopo ehe ambedue le parti hanno ricevuto il battesimo ed hanno consumato il matrimonio. Tutte le altre forme di matrimonio sono non sacramentali e come tali si posso­no sciogliere per giusta causa e a determinate condizioni. Il papa per la sua piú alta e piena potestà nella Chiesapuo sciogliere i matrimoni non sacramentali “in favorem Fidei” e cioè: 1. il matrimonio di due non battezzati dei quali uno si è convertito ed è stato battezzato, ma il caso non rientra tra quelli contemplati dal “privilegiopaolino ”; 54Cost. “Lumen gentium", 22; c. 330-333; 1142. 55 Cost. “Lumen gentium ", 27; c. 381. 56 Abate, Lo scioglimento (nt. 53) 27-29; Congregazione per la Disciplina dei Sacra­menti, decreto “Catholica doctrina", 7.5.1923, in AAS 15 (1923), 289; S.C.S.Officii, 28.5.1955, Prot. N. 2784/54, e2.1.1959,Prot. N. 4082/59; PAULUS VI, “DeEpiscoporum mu­neribus”, 15.6.1966, n. 5, in AAS 58 (1966), 469.

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