Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
50 VIKTOR PAPEZ 2. il matrimonio valido tra una parte battezzata e una non battezzata; 3. il matrimonio tra due non battezzati ehe sono rimasti tali durante tutto il periodo dei vincolo matrimoniale. Se alcuni matrimoni misti sono stati contratti con la dispensa dall’impedimento dirimente della disparité di culto cio non cambia la natura non sacramentale dei matrimonio e non ne vieta lo scioglimento a determinate condi- zioni. Non è neppure importante se questi matrimoni siano stati consumati oppu- re no, eccetto nel caso ehe il matrimonio sia stato consumato dopo il battesimo di ambedue le parti. La giurisprudenza della Santa Sede negli ultimi decenni interpreta in senso estensivo il “favor Fidei ” ehe permette lo scioglimento dei matrimonio non sacramentale e si richiama alia “salus animarum ”, ehe puô riferirsi al partner, ai figli, a terze parti e alla comunità dei fedeli. Non si richiede più ehe la parte non battezzata si concerta e si battezzi, ma è sufficiente un qualsiasi bene soprannaturale acquisito dalla dispensa pontificia: la convalidazione di un nuo- vo matrimonio con una parte cattolica, i béni spirituali di cui saranno partecipi i figli nati nel matrimonio precedente e nel seguente (battesimo, educazione cattolica), la prevenzione del concubinato, di un’unione libera ecc. Nella giurisprudenza della Santa Sede osserviamo un certo sviluppo nell’interpretazione e nell’applicazione del “favor Fidei”. Se una volta si metteva come condizione il battesimo di una parte almeno per ottenere la dispensa dal matrimonio non sacramentale di due persone non battezzate, col tempo si affermé la prassi di conce- derla anche per il matrimonio non sacramentale di un battezzato e di un non bat- tezzato a condizione ehe la parte non battezzata ricevesse il battesimo, ossia ehe la parte acattolica battezzata desiderasse entrare nella Chiesa cattolica mentre haltra parte rimanesse non battezzata. Il “favor Fidei ” non teneva conto del battesimo come tale, ma dall’ammissione nella Chiesa cattolica. Si esigevaperô ancora il battesimo della parte non battezzata nel caso cire il primo matrimonio fosse contratto con la dispensa dalla disparité di culto. Il “bene spirituale” apportato dalla dispensa alla parte cattolica è superiore alla richiesta del battesimo della parte non battezzata. Il “bene spirituale” ovvero la “salus animarum ” non pone come condizione il battesimo e con esso anche la fede della parte non battezzata, ma è sufficiente che grazié alla dispensa il coniu- ge cattolico possa vivere secondo la sua fede, conservarla e renderla féconda, ossia ehe la dispensa papale lo difenda dal contraire un matrimonio meramente civile, dal concubinato cire impedisce di accostarsi ai sacramenti, dal pericolo dell’incontinenza, e favorisca il battesimo e l’educazione religiosa dei figli del nuovo matrimonio e di quello precedente. Anche la parte non battezzata puô chiedere lo scioglimento del matrimonio precedente, sebbene non abbia inten- zione di convertirsi e ricevere il battesimo, ma desidera contrarre un matrimonio con unaparte cattolica. Il coniuge cattolico potrebbe in questo caso induire posi- tivamente sul non battezzato e portario alla conversione ed al battesimo. La di