Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE 45 e ciô per il bene dei fedeli. La Santa Sede ha respinto taie possibilità riferendosi al costante magistero della Chiesa, amotivi storici, biblici, teologici e giuridici23. III. DEFINIZIONE DEL MATRIMONIO NON SACRAMENTALE Ogni unione matrimoniale - sacramentale o non sacramentale - si basa su un’ “intima comunità di vita e d’amore coniugale”, fondata dallo stesso Creatore; questa comunità “è stabilita dal patto coniugale”, cioè “dall’irrevocabile consen­so personale”24. Con il consenso coniugale che è “un atto della volontà” si stabi­lisée tra l’uomo e la donna una “comunità di tutta la vita”25, “una comunione di tutta la vita”26 ossia una forma speciale di “contratto matrimoniale”27. Il Codice di Diritto Canonico in alcune parti, almeno indirettamente, tratta pure dei matri­monio non sacramentale. Il Codice precedente, del 1917, definiva tale matrimo­nio “legittimo” (legitimum)28, termine tralasciato dall’attuale Codice. La legislazione attuale parla di due specie di matrimonio non sacramentale: 1. matrimonio celebrato tra due non battezzati; 2. matrimonio celebrato tra una parte non battezzata e l’altra battezzata. Il primo puô essere sciolto dali’Ordinario del luogo29 secondo il “privilegio paolino ” (1 Cor. 7,12-15) secondo condizioni stabilite, in casi particolari anche dal papa con la dispensa “in favorem Fidei ” quando tale forma di matrimonio non sacramentale non ha tutte le condizioni richieste dal “privilegio paolino II secondo, anche se celebrato con la dispensa dali’impedimento dirimente della disparità di culto30, a condizioni stabilite e per una giusta causa puô essere sciolto solo dalla potestà ecclesiale piú alta, cioè dal papa. In questo caso si tratta dei c. d. “privilegiopetrino ”, termine usato nel linguaggio pariato piú che in quello giu- ridico; tale espressione infatti non si trova nei documenti ufficiali della Santa Sede. L’espressione vuole mettere in rilievo la potestà data da Cristo all’apostolo Pietro e ai suoi successori, come pure il fatto ehe tale dispensa puô essere conces­sa solo dal papa. 23IIpotere del Papa e il matrimonio dei battezzati, in L ’Osservatore Romano, 1 1.11.1998; KKC 1640; CIC, can. 1141; Pius XII, allocuzione alia Rota Romana, 6.10.1946, in AAS 38 ( 1946),396;PiusXI, litt, ap.enc. “Casticonnubii", 31.12.1930, in^522 (1930), 539-592. 24 Cost. "Gaudium et Spes", 48; c. 1055; 1057. 25 Can. 1055. 26 Cost. "Gaudium et Spes", 50. 27 Can. 1055,2. 28 CIC 1917, can. 1015,3. 29 Can. 1143-1147. 30 Can. 1086, 2; 1125-1126.

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