Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Viktor Papez: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale "in favorem fidei" - Nuove norme della Congregazione per la Dottrina della Feded el 30 aprile 2001
46 VIKTOR PAPEZ Lo scioglimento dei matrimonio secondo il *'privilegio petrino” si riferisce al matrimonio non sacramentale validamente celebrato con la dispensa dalPimpedimento dirimente della fede differente tra una parte cattolica e un’altra non battezzata nonché al matrimonio celebrato senza la dispensa di cui sopra tra una parte battezzata non cattolica e una parte non battezzata. Per taie matrimonio l’attuale Codice di Diritto Canonico non richiede la dispensa poiché i battezzati acattolici non sono più soggetti aile “leggi puramente ecclesiastiche”31, tra le quali rientra 1’impedimento dirimente della disparité di culto, che invece obbliga la parte cattolica in quanto la Chiesa difende la sua fede e 1’educazione religiosa dei figli32. La Chiesa è conscia delle molteplici difficoltà che alla comu- nità coniugale e familiare derivano dal c. d. “matrimonio misto”, essendo i due coniugi di fede diversa, di diversa visione del mondo, della vita, dell’educazione dei figli e di altri valori della vita comune33, percio non è favorevole a tali matri- moni, tuttavia non li vieta perché rispetta il diritto naturale di ogni uomo al matrimonio e alla scelta dei partner. Il matrimonio celebrato tra una parte battezzata e una non battezzata non è un matrimonio sacramentale, poiché il matrimonio sacramentale richiede ehe le due parti siano ambedue battezzate. Se la parte non battezzata si converte e si battezza durante il vincolo matrimoniale, il matrimonio non sacramentale diventa sacramentale al momento dei battesimo senza ehe i coniugi debbano rinnovare il consenso. Se i coniugi dopo il battesimo della parte non battezzata “hanno compiuto tra loro, in modo umano, 1’atto per sé idoneo alla procreazione”, si tratta di matrimonio “rato e consumato” (ratum et consummatumj34 ehe “non puô essere sciolto da nessuna potesté umana e per nes- suna causa”35. L’unité e l’indissolubilité di tale matrimonio in ragione dei sacramento conseguono “una peculiare stabilité”36. Tra i coniugi si stabilisée “un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo” ed “i coniugi, per i compiti e la dignité del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento”37. L’indissolubilité del matrimonio è un’essenziale propriété tanto del matrimonio sacramentale che di quello non sacramentale; non è possibile contraire un matrimonio valido che non sia allô stesso tempo anche indissolubile. Tuttavia, perd, la propriété di indissolubilité assume una “peculiare stabilité”38 proprio a 31 Can. 11; 1117. 32 Can. 1086; 1129. 33 Paulus VI, lett. ap. “Matrimonia mixta", 30.5.1970, in AAS 62 (1970), 257-258. 34 Can. 1061. 35 Can. 1141. 36 Can. 1056. 37 Can. 1134. 38 Can. 1056.