Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL 'ECCLESIA SUI IURIS 175 Questi passaggi conciliari ed i canoni che li richiamano, quindi, salvo errore, non sono affermazioni assolute, se intese nel senso in cui per mezzo loro qualsia- si diritto concreto fosse depositato/ancorato esclusivamente ed in ogni circostan- za nel patrimonio giuridico dei vescovo. Certo, la presunzione delPintégrité del­la potestà del vescovo eparchiale è principio di fondo che comporta un criterio interpretativo necessariamente largo ed espansivo a favore della medesima. Qu­esto non vuol significare, pero, come abbiamo già detto, una sua valenza assoluta ed incondizionata.43 Sembra ovvio ehe i sovrariportati brani conciliari e le loro versioni codifica- te,44 solo in quei casi qualora vengano posti in relazione con sinodi dotati di pote- ri tassativi, come sono p. e. le conferenze epsicopali, hanno come conseguenza ehe questi ultimi organi non hanno nessun competenza al di fuori di quelle espli- citamente (vale a dire singolarmente) affidate ad essi dal legislatore supremo. I sinodi di natura legislativa (e cioè di competenza legislativa generale), invece, anche nel regime attuale possono emanare leggi superiori in qualsiasi materia, eccezion fatta, ovviamente per quelle questioni, ben concrete, circa le quali esi- stono già norme aneor superiori in vigore. Di conseguenza, i cc. 381 e 178 dei ri- spetivi codici di per sé non costituiscono una delimitazione concreta per le sfere di competenze dei sinodi legislativi, bensi, come versioni codificate di principi conciliari di valenza piuttosto teologica, anch’essi sono, piuttosto, ‘solamente’ luce dei nuovi accenti di fondo teologico di LG 27. Alio stesso tempo tale ristrettezza, in man- canza di un’attenzione dovuta, puô facilemente far inclinare a conclusioni non esatte, e cioè come se l’unico sistema della sinodalità superiore veramente corrsipondente alla natura della potestà episcopale fosse solo quello delle concessioni tassative. Certamente tale possibile de- duzione, imprecisa in misura non trascurabile, viene appoggiata dal fatto ehe oggi nella Chie- sa latina il sistema tassativo ha una applicazione quasi monopolistica dovuta al ruolo esclusivo delle conferenze episcopali a scapito dei concili particolari. Invece, come si è appena visto, nell’ordinamento canonico i sinodi di carattere legislativo-generale sono (almeno al livello della vita pratica) indispensabili, e non per caso tali organi sono stati presenti fin dall’antichità; cf. la nota 4 di questo studio. (Di più questi sinodi all’inizio esercitavano anche competenze massime che oggi, sopratutto nella Chiesa latina sono considerate come proprie della Suprema autorità; cf. ‘antiquitus auctoritas conciliorum provincialium maior erat. Con­cilia canones promulgabant, de administratione Ecclesiae universalis agebant, de erectione dioecesium decernebant’; O. Natalini, Concilia particularia, in Dictionarum morale et ca­nonicum, P. Pallazzini [ed.], vol. I, Romae 1962, 828.) 43 Sebbene la potestà episcopale necessariamente goda di una certa ‘pienezza’ nel senso te­ologico, senza la quale la Chiesa particolare non sarebbe in grado di manifestare la Chiesa cat- tolica in un dato luogo, c’è da tener presente che tra gli aggettivi attribuiti per descrivere tale potestà è stato ‘puntigliosamente’ evitato di usare l’espressione della ‘plena potestas’. Si paria solo di ‘omnis potestas’, e cioè di una potestà che comprende tutto ciô, ma solo tanto quanto sia necessaria per un retto governo della Chiesa propria, nel rispetto della comunione ecclesia­stica gerarchiacamente strutturata; cf. MoNTiNi,^/c«ne (nt. 41), 32 e 25-26. (Vedasi anche la nt. 35.). 44 CD 8a/CIC c. 381 ed il rispettivo LG 27a/CCEO c. 178.

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