Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

176 PÉTER SZABÓ principi destinati a moderare/regolare il funzionamento legittmo dei medesimi sinodi. Infatti, per le sfere dell’attività dei Sinodi orientali e concili particolari i sovraddetti canoni non possono comportare delimitazioni concrete in merito, appunto perché in un sistema di competenza generale delle autorité superiori, tali delimitazioni stesse per loro natura devono essere sempre ben precise e concre­te.45 In altre parole, accanto alla suddetta tesi della presunzione a favore dell’intégrité della potesté episcopale, possiamo constatare anche un’altra tesi fondamentale, secondo cui le autorité legislative superiori (e cioè quelle di com­petenza generale) sono in grado di ( 1 ) sovrascrivere (quasi) in ogni caso oggetti- vamente motivato le norme di livello eparchiale, ed inoltre, salvo errore, (2) mo­derare anche i diritti attribuiti al vescovo dallo stesso ius commune. Tutto som- mato, possono correggere quasi tutte le devianze locali che sono in contraddi- zione con la missione e la comunione. Sono eccezioni solo i casi in cui la compe­tenza generale dei legislatore di livello intermedio viene esplicitamente (e cioè in modo tassativo nei casi singolari) delimitata o tolta, tramite una norma concre­ta o una riserva ancora superiore. * In base agli esempi precedenti, sembra possibile sollevare con ragione ulte­riori possibili ambiti di competenza di tipo normativo da parte del govemo supe­riore. La nostra domanda a questo punto è la seguente: se i Sinodi orientali, öltre a poter dare norme nei casi espressamente riferiti ed in quelli omessi dal Codice, quanto ed in che modo possano moderare anche quelle competenze, le quali sono espressamente attribuite ad autorité a loro inferiori. Gli organi sinodali deli­berativi, come abbiamo giá detto, dispongono di una competenza normatíva ge­nerale, essendo percio capaci per loro natura di emanare atti di govemo dei gene­re. Alio stesso tempo, la loro effettiva competenza in un caso concreto dipende dal fatto ehe queste norme risultino compatibili con un’ eventuale norma aneor superiore (cf. il principio della legalità, CCEO c. 985, § 2). Nel prendere unapre- sa di posizione su quest’ultimo dilemma di carattere altamente tecnico, come ab­biamo giá detto, occorre spesso affrontare delle difficolté. La problematica del 45 Se, per esempio, tutti i compiti che possono venir inclusi nel contenuto materiale quanto mai ampio dei CIC c. 381 fossero considerati automaticamente come attribuzioni esclusive dei singolo vescovo, e cioè in un campo per cui un’autorità superiore non avrebbe mai nulla a dire, tranne i casi singolarmente indicati (come dice CD 8a), allora dovremmo arrivare alia conclusione, piuttosto assurda, ehe p.e. i concili particolari non potrebbero emanare pratica- mente nessun atto legislativo superiore. Infatti, tranne la formula alquanto ampia, ma alio stes­so tempo anche molto generica del c. 445, il Codice latino in casi singolari si riferise a loro molto raramente e solo in terni d’importanza irrilevante (cf. p.e. c. 832, § 2; c. 952).

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