Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 15 3 e i cattolici divorziati e risposati sono esclusi dall’Eucaristia. Di conseguenza, se un penitente cattolico, divorziato e risposato, ricorre - nelle condizioni citate - ad un confessore ortodosso ed espone il suo stato matrimoniale irregolare e rice- ve l’assoluzione, 1’assoluzione in questo caso è invalida, e non puô ricevere 1’Eucaristia. 2. Situazione di fedeli ortodossi divorziati e risposati, i quali ricorrono a confessarsi ad un sacerdote cattolico. Come si è detto, per la Chiesa cattolica il matrimonio è indissolubile per dirit- to divino, specie il matrimonio-sacramento. Per la Chiesa cattolica il matrimonio validamente celebrato nelle Chiese ortodosse è un sacramento e per diritto divi­no è indissolubile. II caso si présenta quando - nelle condizioni citate — un peni­tente ortodosso, divorziato e risposato, ricorre ad un confessore cattolico per confessare il suo stato matrimoniale e chiedere l’assoluzione. L’assoluzione in questo caso è invalida, sebbene per la Chiesa ortodossa questo stato è del tutto re- golare. E’ da notare ehe la Chiesa cattolica riconosce il diritto matrimoniale orto­dosso, salvo il diritto divino (cf. cann. 780 e 781 CCEO). Se, dunque, un fedele ortodosso espone al confessore cattolico di essere divorziato e risposato in chie­sa, il confessore si deve comportare come nel caso dei cattolici divorziati e rispo­sati; il penitente ortodosso non potrà essere assolto dal confessore cattolico, se persiste in questo stato matrimoniale. L’indissolubilità del matrimonio cristiano è un ordinamento divino ehe vale sia per i cattolici che per gli ortodossi. E ovvio il disorientamento nell’anima dei penitente ortodosso dal rifiuto dei confessore cattolico di dargli l’assoluzione. 3. L’assoluzione di peccati riservati ratione sui nel CCEO o ratione censurae nel CIC. Come si è detto, nel CIC/83 non ci sono peccati direttamente riservati ratione sui né è prevista la possibilità di taie riserva da parte dei Vescovi, come nel CIC/17 (cann. 893-900), ma vi si comprendono peccati gravi ehe sono anche de­lhii, ai quali è annessa una pena canonica, cioè peccati riservati ex censura. Nel CIC per alcuni delitti si prevede una pena ehe vieta al reo che ha commesso un delitto la ricezione dei sacramenti, per cui anche il sacramento della Penitenza52. Per cui, attualmente non vi è più per il fedele latino, alcun peccato riservato per sé, senza escludere ehe ciô possa essere stabilito in seguito per diritto comune o particolare. 52 Cf. Communicationes 15 (1983) 208-209; 31 (1999) 273-274.

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