Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
154 DIMITRIOS SALACHAS In questo contesto, la domanda riguarda i casi in cui un penitente cattolico orientale ricorre ad un confessore latino per confessare un peccato che è riservato ratione sui alla Sede Apostolica o al Vescovo eparchiale entro i confini del proprio territorio. Come anche i casi in cui un penitente latino ricorre ad un confessore orientale cattolico per confessare un peccato ehe è riservato ratione censurae alia Sede Apostolica o al Vescovo diocesano entro i confini dei proprio territorio. Anzitutto, a norma del can. 991 CIC, «è diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore ehe preferisce, legittimamente approvato, anche di un altro rito». Ciô vale anche per ogni fedele orientale, il quale ha il diritto di confessare i peccati al confessore ehe preferisce, legittimamente approvato, anche di rito latino. Larisposta dovrebbe essere affermativa, poiché, come si è detto, con la reservatio peccati ratione sui nei casi contemplati nel can. 728 si ottengono in pratica gli stessi effetti disciplinari di quelli ottenuti con la reservatio peccati ratione censurae (propria dei C/C), dato ehe si deve sempre fare ricorso alia Sede Apostolica (Penitenzieria Apostolica) o, nel caso di aborto, al Vescovo eparchiale. Comunque, il confessore orientale o latino non puô assolvere validamente il penitente, a meno che, per quanto riguarda un peccato riservato non abbia la facoltà dall’autorità competente; inoltre nessun confessore cattolico, orientale o latino, puô assolvere validamente qualsiasi penitente soggetto ad una pena inflitta o di- chiarata al di fuori dei pericolo di morte. Infatti in pericolo di morte la pena è so- spesa (cf. CIC, can. 1352§l;can. 1435 §1). In pericolo di morte qualsiasi sacerdote cattolico puô assolvere dalle censure e dai peccati (cfr. can. 976 CIC; can. 725 CCEO). Questa interpretazione è giustificata dalla suprema lex ehe è salus animarum. Percio, al quesito se il confessore latino possa assolvere un fedele cattolico orientale ehe è incorso in un peccato riservato, oppure, se il confessore cattolico orientale possa assolvere un fedele latino incorso in una censura riservata per un delitto commesso, trattandosi dei bene spirituale dei fedeli, entrambi i presbiteri, muniti della facoltà di confessare e di assolvere dai peccati o censure riservati, possono assolvere lecitamente e validamente. Al fedele pentito la Chiesa non puô, o per lo meno non vuole, ritardare il perdono e quindi anche la remissione della pena. 4. L 'assoluzione di peccati riservati ratione sui nel CCEO o ratione censurae nel CIC ai fedeli ortodossi I fedeli ortodossi, ehe ricorrono spontaneamente e ben disposti a un ministro cattolico, orientale o latino, per confessarsi, si trovano davanti a un ministro ehe amministra il sacramento secondo la dottrina cattolica, nella quale ci sono peccati o censure riservate alia Sede Apostolica o al Vescovo. La domanda è se il confessore cattolico puô assolvere un penitente ortodosso ehe confessa di aver com-