Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 149 5. Autorità competente per assolvere da alcuni peccati gravi riservati Nel CIC/83 non ci sono peccati direttamente riservati né è prevista la possibilité di taie riserva da parte dei Vescovi, corne nel CIC/17 (cann. 893-900), ma vi si comprendono peccati gravi ehe sono anche delitti, ai quali è annessa una pena canonica. «Alcuni peccati particolarmente gravi sono colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa, che impedisce di ricevere i sacramenti e di compie- re determinati atti ecclesiastici, e la cui assoluzione, di conseguenza, non puo es- sere accordata, secondo il diritto della Chiesa, ehe dal Papa, dal Vescovo del luo- go o da presbiteri da loro autorizzati».45 Nel CIC si prevede la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Aposto- lica per la diretta violazione del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1) e per l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1), mentre chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre46 nella scomunica latae sententiae (can. 1398), non riservata. Pene latae sententiae sono quelle in cui s’incorre per il fatto stesso d’aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto lo stabilisca espressamente. Nel CCEO non ci sono pene latae sententiae', la pena canonica deve essere in- flitta mediante il giudizio penale prescritto nei cann. 1468-1482.47 Ma il CCEO conserva il concetto di peccati riservati in una prospettiva pastorale. II can. 727, infatti, stabilisce: «In alcuni casi, perprovvedere alia salvezza delle anime, puà essere opportuno limitare la facollá di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo perô non puô essere fatto se non coi consenso dei Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica». II canone orientale ammette la possibilité di limitare la facoltá di assolvere dai peccati e di riservarla a una autorité superiore. Lo scopo di un tale provvedi- mento pedagogico, terapeutico è la salvezza delle anime; infatti, il differimento dell’assoluzione dei peccati a una determinata autorité superiore è giustificato per motivi «medicinali».48 45 R. FlSICHELLA (a cura di), Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1463,286. 46 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, resp. I Utrum abortus, 19.1.1988, inAAS81 (1989) 1818: l’aborto detto terapeutico, cioè conseguen- te ad eventuali terapie a cui è stato necessario sottoporre la gestante per motivi di salute, non è considerato un comportamento delittuoso. 47 Nel CCEO sono state abolite tutte le pene latae sententiae «perché esse non corrispondo- no alie genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alie Chiese ortodosse e non sembrano necessarie ad un adattamento dei Codice orientale alie esigenze moderne della disciplina delle Chiese orientali»; cf. Nuntia 3(1976) 9; 4 (1977) 80; 12(1981)47; 13 (1981) 62; 20 (1985) 8-11; 28 (1989) 97-98. 48 Cf. Nuntia 28(1989)98.