Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
150 DIMITRIOS SALACHAS Si tratta dei peccati riservati per la loro particolare gravità. Tuttavia, il Vesco- vo eparchiale non puô riservarsi 1’assoluzione da alcuni peccati senza il consenso dei Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dei Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, nelle Chiese patriarcali e arcivescovili maggio- ri, o dei Consiglio dei Gerarchi, nelle Chiese metropolitane.s'wi iuris, o della Sede Apostolica, in tutti gli altri casi. Per quanto riguarda l’istituto stesso della riserva dei peccati, da stabilirsi dalle autorité inferiori alla Sede Apostolica, pur ricono- scendo ehe nel contesta del diritto canonico attuale esso puô essere poco efficace, tuttavia sembra opportuno conservarlo rendendolo più efficace con la norma del can. 729.49 Il CCEO, nel can. 728, stabilisée: «§1. È riservato alia Sede Apostolica asso Ivere dai seguentipeccati: 1° di diretta violazione dei sigillo sacramentale; 2° di assoluzione dei complice nel peccato contro la castità. § 2. E riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue l ’effetto». Per quanto riguarda i peccati riservati ipso iure, di cui al can. 728 del CCEO, «si ritiene ehe con la reservatio peccati ratione sui nei casi contemplati nel can. 728 si ottengono in pratica gli stessi effetti disciplinari di quelli ottenuti con la reservatio peccati ratione censurae (propria dei CIC), dato ehe si deve fare ricorso alia Sede Apostolica o, nel caso di aborto, al Vescovo eparchiale. Con la reservatio peccati ratione sui perô non si va contro le tradizioni delle Chiese orientali, perché essa, in fondo appartiene ali’antica disciplina penitenziale»50. Ovvia- mente, la riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore nel caso di peniten- ti malati o di fidanzati in vista della celebrazione del matrimonio (can. 729, 1° CCEO); se, a giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non puô essere chiesta aU’autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione dei sigillo sacramentale (can. 729,2° CCEO); fuori dei confini dei territorio nel quale l’autorità che ha posto la riserva esercita la potestà (can. 729,3° CCEO). Quanto alia procedura da seguire per il ricorso alia Sede Apostolica nel caso di un peccato ad essa riservato (secondo il CCEO) o nel caso di una censura ad essa riservata (secondo il CIC), premettiamo ehe nel CCEO manca il can. 1357 del CIC, secondo il quale il confessore puô rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d’interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a ehe il Superiore competente provveda. Perô il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente Ponere di ricorrere entro un mese sotto pena di rica- dere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della fa49 Ibidem. 50 Ibidem.