Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
148 DIMITRIOS SALACHAS pu à conferire a qualsiasi sacerdote la facoltá di cui nel can. 723 § 2 a norma del tipico o degli statuti». Il CIC, nel can. 969, stabilisée: «§ 1. Solo l 'Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero lafacoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri che sono membri degli Istituti religiosi non ne useran- no senza la licenza almeno presunta dei proprio Superiore. § 2. Il Superiore di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, di cui al can. 968 §2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli altri ehe vivono giorno e nőtte nella casa». Il conferimento della speciale facoltà di amministrare il sacramento della Pe- nitenza spetta solo all’Ordinario del luogo. La speciale concessione puô essere conferita a qualunque presbitero, diocesano o religioso; ma quest’ultimo non userà questa facoltà senza la licenza almeno presunta dei proprio Superiore. Quanto ai Superiori di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, purché abbiano la potestà esecutiva di govemo, possono conferire la suddetta facoltà a qualunque presbitero, nei confronti dei membri dei proprio Istituto e anche di coloro ehe dimorano giomo e nőtte nella casa dell’Istituto. Ovviamente il Gerarca orientale dei luogo puô conferire la facoltà di confes- sare ai presbiteri suoi sudditi, orientali o latini, qualora questi ultimi siano legitti- mamente incardinati o sono al servizio della sua eparchia. Parimenti, 1’Ordinario latino dei luogo puô conferire la facoltà di confessare ai presbiteri suoi sudditi, latini o orientali, qualora questi ultimi siano legittimamente incardinati o sono al servizio della sua diocesi. Inoltre, il Gerarca orientale dei luogo puô conferire la facoltà di confessare ai presbiteri latini ehe hanno il domicilio nella sua eparchia, a condizione ehe non ci sia in quel luogo un Ordinario latino. L’Ordinario latino dei luogo puô conferire la facoltà di confessare ai presbiteri orientali ehe hanno il domicilio nella sua diocesi, a condizione ehe non ci sia in quel luogo un Gerarca orientale dei luogo della Chiesa sui uiris, alia quale è ascritto il presbitero orientale. Il CIC, nel can. 971, prescrive una norma di carattere prudenziale, secondo la quale «/ 'Ordinario dei luogo non concéda la facoltà di ricevere abitualmente le confessioni ad un presbitero, anche se ha il domicilio o il quasi-domicilio entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per quanto possibile, l 'Ordinario dello stessopresbitero». Infatti 1’Ordinario proprio conosce meglio il presbitero al quale deve essere concessa la facoltà di ascoltare le confessioni. Questa nonna prudenziale manca nel CCEO, ma ex ipsa rei natura si applica anche ai presbiteri orientali.