Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 147 s’intendono, öltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri ehe, anche se soltanto interinalmente, sono préposti a una Chiesa particolare o a una comu- nità ad essa equiparata (Prelatura territoriale, Abbazia territoriale, Vicariato Apostolico, Prefettura apostolica, Amministrazione apostolica eretta stabilmen­te); inoltre coloro ehe nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria ge­nerale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali (cf. cann. 134,§1 e 368); 2) il ca­nonico penitenziere: il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell’ufficio la facoltà ordinaria che perô non è dele- gabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non di- chiarate, non riservate alia Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, an­che gli estranei e i diocesani anche fuori dei territorio della diocesi (cf. can. 508,§ 1); 3) il parroco e un altro sacerdote ehe fa le veci del parroco; 4) tutti i Su­periori (superiori maggiori e superiori di case singole) di istituti religiosi e di so­ciété di vita apostolica, clericali di diritto pontificio; quanto ai questi ultimi, in quando godano della potestà di govemo esecutiva, la facoltà si esercita solo nei confronti dei membri del proprio istituto e di coloro che vivono giomo e nőtte nella casa. Tuttavia, il can. 630 §4, stabilisée che, «i Superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi, a meno ehe questi non lo richiedano spontanea- mente». Secondo il CCEO, can. 723, §§1-2, «oltre al Gerarca dei luogo, ha facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza in virtù dell’ufficio, ciascuno secon­do il suo ambito, anche il parroco e un altro ehe fa le veci del parroco. §2. Anche ogni Superiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o patriarcale, se è sacerdote, ha la facoltà di ammini­strare il sacramento della Penitenza in virtù dell’ufficio, nei confronti dei mem­bri dei proprio istituto e anche di coloro ehe dimorano giomo e nőtte nella sua casa. 4. Autorità competente per conferire la facoltà di confessare II CCEO, nel can. 724, stabilisée: «§ 1. Solo il Gerarca del luogo è competen­te a conferire con una speciale concessione a qualunque presbitero la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza a qualsiasi fedele. § 2. Il Superiore di un Istituto di vita consacrata, purché abbia la potestà esecutiva di governo, 44 44 Cf. CIC/17, can. 905; Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis, decr. Fidelibus ruthenis, quo statuuntur mutuae relationes disciplinares inter Epi­scopos latinos Canadenses et Episcopum ruthenum illius regionis, nec non inter Clerum et fi­deles utriusque ritus, 18. VIII. 1913, in AAS 5 ( 1913), 397; Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, decr. Cum data fuerit, de spirituali administratione Ordinariatuum Graeco-Rut- henorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis, 1 .III. 1929, in AAS 21 (1929) 152-159.

Next

/
Oldalképek
Tartalom