Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 147 s’intendono, öltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri ehe, anche se soltanto interinalmente, sono préposti a una Chiesa particolare o a una comu- nità ad essa equiparata (Prelatura territoriale, Abbazia territoriale, Vicariato Apostolico, Prefettura apostolica, Amministrazione apostolica eretta stabilmente); inoltre coloro ehe nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali (cf. cann. 134,§1 e 368); 2) il canonico penitenziere: il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale, ha in forza dell’ufficio la facoltà ordinaria che perô non è dele- gabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure latae sententiae non di- chiarate, non riservate alia Sede Apostolica; tale facoltà riguarda, in diocesi, anche gli estranei e i diocesani anche fuori dei territorio della diocesi (cf. can. 508,§ 1); 3) il parroco e un altro sacerdote ehe fa le veci del parroco; 4) tutti i Superiori (superiori maggiori e superiori di case singole) di istituti religiosi e di société di vita apostolica, clericali di diritto pontificio; quanto ai questi ultimi, in quando godano della potestà di govemo esecutiva, la facoltà si esercita solo nei confronti dei membri del proprio istituto e di coloro che vivono giomo e nőtte nella casa. Tuttavia, il can. 630 §4, stabilisée che, «i Superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi, a meno ehe questi non lo richiedano spontanea- mente». Secondo il CCEO, can. 723, §§1-2, «oltre al Gerarca dei luogo, ha facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza in virtù dell’ufficio, ciascuno secondo il suo ambito, anche il parroco e un altro ehe fa le veci del parroco. §2. Anche ogni Superiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o patriarcale, se è sacerdote, ha la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza in virtù dell’ufficio, nei confronti dei membri dei proprio istituto e anche di coloro ehe dimorano giomo e nőtte nella sua casa. 4. Autorità competente per conferire la facoltà di confessare II CCEO, nel can. 724, stabilisée: «§ 1. Solo il Gerarca del luogo è competente a conferire con una speciale concessione a qualunque presbitero la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza a qualsiasi fedele. § 2. Il Superiore di un Istituto di vita consacrata, purché abbia la potestà esecutiva di governo, 44 44 Cf. CIC/17, can. 905; Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis, decr. Fidelibus ruthenis, quo statuuntur mutuae relationes disciplinares inter Episcopos latinos Canadenses et Episcopum ruthenum illius regionis, nec non inter Clerum et fideles utriusque ritus, 18. VIII. 1913, in AAS 5 ( 1913), 397; Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, decr. Cum data fuerit, de spirituali administratione Ordinariatuum Graeco-Rut- henorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis, 1 .III. 1929, in AAS 21 (1929) 152-159.