Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 13 3 cenza del Vescovo per i presbiteri sia richiesta per la validité dell’atto sacramen- tale, bensi per l’osservanzadell’ordine pubblico nella Chiesa, di cui garante è il Vescovo. Inoltre gli autori del PËDALION affennano ehe i presbiteri confessa- no ed assolvono i peccati in virtù della loro ordinazione sacerdotale, ma per eser- citare questa potestà di ordine devono avere il mandato scritto da parte dei Ve­scovo (entaltërion grámmá), anzi sono costituiti nella funzione di confessore (padre spirituale= pneumatikós) mediante un rito liturgico di benedizione con l’imposizioni delle mani dei Vescovo (cheirothesia)24. Percio, il perdono dei peccati è dato dal vescovo e dai sacerdoti ehe abbiano ricevuto il mandato episcopale nel sacramento della Penitenza. Inoltre, il sacer­dote confessa entro i confini dei territorio di giurisdizione dei vescovo conce­dente il mandato (can. 52 degli Apostoli). II sacerdote solo in caso di nécessita confessa anche se non munito dei mandato. II grande canonista bizantino, Balsa- mone (t 1195), commenta il can. 6 di Cartagine: «Reconciliatiopoenitentium est eorum qui peccant, confessiones audire, et eos a poena solvere, quibus poena forte injuncta est. Medicus enim animae eos Deo conciliat, per poenitentiam et ad id quod melius est conversionem... Haec ergo a presbyteris fieri prohibuit synodus... et eorum facultatem dedit antistibus. Illud autem, publico rei sacrae ministerio reconciliare, est ejusmodi... Ii enim nec cum adhortante episcopo possunt tale quidquam exercere»25. II can. 6 del Sinodo di Cartagine (419) stabilisée: «[...] Ne i sinodi precedenti fu deciso ehe [...] Ia riconciliazione dei penitenti non sia fatta dai presbiteri [...] Da tutti i Vescovifu dichiarato ehe [...] non siapermesso a unpresbitero riconci- liare qualcuno durante un ufficio liturgico pubblico». II can. 43 dello stesso Si­nodo stabilisée: «Bisogna fissare ai penitenti, secondo ilgiudizio dei Vescovo, un tempo di penitenza misurato secondo la varietà delle coipe. II presbitero non deve riconciliare (assolvere) ilpenitente, senza la licenza dei Vescovo, eccetto il caso di necessità quando è assente il Vescovo [,..]»26. Da questi canoni risulta ehe ministro originario dei sacramento della peni- tenza è il Vescovo; ma anche il presbitero puô confessare e riconciliare con la li­cenza del Vescovo, eccetto il caso di necessità. Questa licenza si deve intendere nel senso del can. 39 degli Apostoli, secondo il quale, i presbiteri esercitano la loro potestà di ordine con la licenza del Vescovo, in comunione con il Vescovo27. 1990,44. Si íratta di un testo che ha nutrito generazioni intere di canonisti e teologi ortodossi di varie Chiese orientali. Contiene il testo dei sacri canoni con ampie note (in greco). I canoni sono commentati, spesso in modo semplice ed arbitrario. Edizione inglese: Cummings, The Rudder, Chicago 1957. 24 PËDALION (nt. 23), 44. Cf. anche B. Petra, Laprassipenitenziale nelle Chiese orien­tali in Credere oggi 16 (1996) 5, 71-85. 25PG 138, 43 A. 26 Fonti (nt. 15), 219 e 261.

Next

/
Oldalképek
Tartalom