Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
80 EDUARDO BAURA scrizioni personali citate si verifica la nécessité di definire il nuovo ente mediante queste leggi statutarie. E’ eccezionale il caso della diocesi di Roma, che ha una legge statutaria.32 Gli atti di erezione delle circoscrizioni ecclesiastiche, siano maggiori (diocesi, prelature, prefetture) siano minori (per esempio, le parroc- chie), sono di per sé atti singolari costitutivi. Tuttavia, si íratta di atti ehe non in- teressano semplicemente situazioni giuridiche soggettive, ma che configurano la propria stmttura sociale pubblica. Ne segue che questi atti vengono ricoperti delle maggiori solennité formali e sono riservati alie più alte autorité (a volte con speciali requisiti nel procedimento). Si comprende, quindi, perché gli esempi paralleli ehe troviamo negli ordinamenti civili sono solitamente riservati al legislatore, vale a dire, si danno mediante una legge formale (sebbene non sia legge in senso materiale). Come gli statuti dati in virtù della potestá legislativa sono leggi, si puô affermare che quelli ehe vengono emanati in virtù della potestá amministrativa sono norme amministrative. Cosi, per esempio, gli statuti di un santuario, i quali devono essere approvati (qui “approvati” équivale a “emanati”) dall’Ordinario dei luogo, possono qualificarsi come norme amministrative (can. 1232). In questo caso, gli statuti dovranno, logicamente, essere sottoposti alia legge. Ad ogni modo, non appare chiara in molti casi la qualifica amministrativa degli statuti, in quanto 1 ’ autorité che li emana ha di solito la potestá legislativa ed esecutiva, e non è possibile determinare con precisione quale delle due funzioni sia quella esercitata. Un eventuale criterio sarebbe quello di considerare la natura amministrativa di quegli statuti ehe regolano la costituzione di un ente ehe possiede giá una defmizione legale costitutiva (per esempio, gli statuti di un consiglio presbiterale o di un seminario), ma che nécessita delle norme in cui si concretizzino esattamente la sua costituzione, i suoi organi di govemo, ecc. Senz’altro, saranno amministrativi gli statuti di un ente creato direttamente dall’autoritá amministrativa. Nel tentativo di definire i vari tipi di norme, il can. 95 contiene la nozione di regolamento (parola adoperata in italiano per traduire il termine latino “ordo”). I regolamenti sono, secondo questo canone, le regole relative alia costituzione, al regime e alia procedura che devono osservarsi nelle celebrazioni e nelle riunioni di persone, tanto quelle convocate dall’autoritá ecclesiastica quanto quelle liberamente promosse dai fedeli. II paragrafo 2 dello stesso canone chiarisce ehe i regolamenti obbligano coloro ehe fanno parte di quelle riunioni o celebrazioni. Come gli statuti, anche i regolamenti, quindi, sono norme ehe si tipizzano per il loro oggetto ma, a differenza di quelli, non si riferiscono alia costituzione di un ente, bensi alia costituzione e procedura di una riunione di persone. I regolamenti sono da ritenersi in linea di massima norme astratte, date per tutte le volte in cui si realizzano quei tipi di riunioni, come succederebbe, per 32 Cf. Joannes Paulus II, cost. ap. Ecclesia in Urbe,de\ l°gennaio 1998, in/1/1590(1998) 177-193.