Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 81 esempio, con il regolamento di un consiglio presbiterale. E’ possibile perô ehe si dia un regolamento per una sola riunione, come sarebbe il caso, per esempio, del regolamento di un sinodo, ehe, una volta finito, si scioglie e il regolamento decade. In questo esempio (aparte che lo stesso sinodo si puô riunire diverse volte), il grado di generalità è certamente minore in quanto si dà per una comunità costituita ad casum, ma si è comunque dinanzi ad una norma generale (valida per tutta la comunità ehe si riunisce) e astratta, poiché regola la riunione astrattamente, senza menzionare, per esempio, i nomi delle persone che intervengono né altre circostanze specifiche. Il can. 95 parla di riunioni, siano esse convocate dall’autorità o dall’iniziativa dei fedeli. Questo vuol dire che ci saranno dei regolamenti sia fratto delFautonomia privata (i regolamenti, per esempio, ehe regolino le riunioni delFassemblea di soci di un’associazione), sia manifestazione del potere normativo deU’autorità ecclesiastica. Alla stessa stregua di quanto già esposto circa gli statuti, possiamo affermare ehe saranno norme amministrative quei regolamenti dati dalEautorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni. Anzi, come si evince dalla stessa natura di queste norme, nella maggioranza dei casi i “regolamenti” dettati da un’autorità ecclesiastica, se sono veramente tali, saranno norme amministrative (e, quindi, infra legem). Diverso è il caso in cui sotto il nome di “regolamento” si dia ima norma di altra natura. Per esempio, il tante volte citato Regolamento Generale della Curia romana costituisce un caso singolare. Per l’importanza dell’attuazione della Curia e delle materie regolate, il contenuto di questo Regolamento è piuttosto legislativo.33 Viceversa, rientrerebbero nella definizione di regolamenti di natura amministrativa quelli dei singoli dicasteri, i quali non possono derogare alla normativa superiore (Codice, PB, RGCR, ecc.), né introduire regole nuove. IV. CONTROLLO DI LEGALITÀ DELL’ ATTIVITÀ NORMATIVA Dal punto di vista giuridico sostanziale, ciô ehe importa è che tutta l’attività di govemo — legislativa, amministrativa o giudiziale - sia giusta. In quanto all’attività normativa, ciô che si chiede è che questa sia razionale, intendendo per razionale l’attività propria della ragione la quale si conforma con la realtà delle cose.34 33 La modalità di promulgazione è stata perô la seguente: il RGCR è firmato dal Cardinale Segretario di Stato, con Tapprovazione del Papa; non consta che essa sia specifica, sebbene la formula di promulgazione contenga una clausola abrogatoria molto ampia, caratteristica, ap- punto, delle leggi («con revoca dei privilegi e di altre speciali concessioni finora accordate»; cfr.AAS9l [1999] 630). 34 Che sia, cioè, una ordinatio rationis della vita sociale volta a raggiungere il bene comu- ne, come insegnava san Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 1). La norma, pertanto, deve essere conforme con la realtà delle cose e non contraddire al diritto divino (na-