Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 79 La natura - legislativa, amministrativa o di autonómia privata - degli statuti dipenderà, dunque, dal suo autore. Difatti, il paragrafo 3 del can. 94 stabilisée che «quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de legibus». In pratica, poiché il legislatore ha potestà per farlo, è possibile che nell’emanare degli statuti, questi contengano disposizioni ehe interessino terzi, contrariamente a quanto disposto dal can. 94 § 2, in modo che non sarebbero più statuti in senso proprio, bensi leggi di contenu- to prevalentemente statutario.31 Cosi, per esempio, gli statuti delle circoscrizioni ecclesiastiche (ordinariati militari, prelature personali, ordinariati rituali, ecc.) sono leggi, non solo perché l’autore è il legislatore, ma perché sono una norma nuova data per tutta la comu- nità della circoscrizione. Inoltre, poiché colui che dà tali norme (in questi casi, il legislatore supremo) è titolare della potestà legislativa, questi statuti possono contenere disposizioni ehe riguardano anche terzi: per esempio, nel caso degli ordinariati militari, vi possono essere norme relative alla modalità deli’inter­vento della giurisdizione ecclesiastica locale nei luoghi militari. Per tutto ciô, gli statuti di queste circoscrizioni non sono statuti in senso proprio, ma leggi con un contenuto precipuamente “statutario”. E’ tradizione ehe nell’atto di erezione di una diocesi (o circoscrizione analo­ga) siano contenute alcune disposizioni di tipo statutario, ma, in realtà, esse non aggiungono nulla a quanto già disposto dal diritto comune; soltanto nelle circo­(can. 304 § 1). II can. 299 § 3 dispone ehe non si ammette nessuna associazione privata nella Chiesa se i suoi statuti non sono stati esaminati (se non hanno ottenuto la recognitio) dali’autorité competente (di cui al can. 312 § 1); affxnché queste associazioni ottengano la per- sonalità giuridica i relativi statuti devono essere approvati (can. 322 § 2), alio stesso modo con cui vengono approvati quelli delle associazioni pubbliche (can. 314). Si è molto discusso circa quale possa essere la differenza tra 1 ’approvazione e la semplice recognitio; per alcuni la reco­gnitio sarebbe un controllo di conformité con la fede, le consuetudini e il diritto ecclesiastico, mentre Fapprovazione consisterebbe in un giudizio di valore positivo (cf., per esempio, L. F. Navarro, sub can. 299, in Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, a cura di A. Marzoa - J. Miras - R. Rodrîguez-Ocana, Pamplona 1996, vol. II, 426-432 e sub can. 314, in ibidem, 482 e 483). Comunque sia, ciô ehe qui intéressa affermare è che in ogni caso (approbatio o recognitio, di un’associazione o di una fondazione) si íratta di un atto ammini- strativo singolare mediante il quale l’autorité competente approva o riconosce gli statuti pre- viamente elaborati, senza ehe essa diventi Fautrice di tale norma e, pertanto, senza ehe gli sta­tuti delle associazioni perdano la loro natura di norme di autonómia, divenendo norme ammi- nistrative. 31 Sarebbe anche il caso delle norme ehe regolano Fassetto e il modo di agire di organi con potestà, che proprio per la loro fiinzione pubblica, intéressa anche terzi. Per esempio, le norme della Segnatura Apostolica e quelle della Rota Romana sono, per questa ragione, leggi che pur avendo un contenuto prettamente statutario (definiscono il fine, la costituzione, il govemo e i modi di agire dell’ente), devono essere promulgate da colui che ha la corrispondente potestà legislativa, poiché non riguardano soltanto la costituzione interna dell’ente.

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