Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

72 EDUARDO BAURA non si giunse alla sua applicazione. Attualmente ciô ehe si dà è, dunque, la possi­bilité che un dicastero prepari un testo legislative ma lo sottometta alla specifica approvazione del Papa prima della sua promulgazione; in ogni caso quel testo non acquista validité prima di aver ricevuto tale approvazione. Conviene aggiungere ehe, tanto nel caso di un mandato previo quanto in quello dell’approvazione specifica, l’autore del decreto è il dicastero in questio­ne e non il Romano Pontefice (il quale delega ad un altro o “approva” quanto rea- lizzato da un altro). Ad ogni modo, gli effetti giuridici sono molto simili a quelli degli atti del Papa. Il can. 1405 § 2 (ricordato dall’art. 134 § 4 del RGCR), di fat- to, dispone che «iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma spe­cifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum». III. LE DIVERSE CATEGORIE DI NORME AMMINISTRATIVE Giova ora passare rassegna in maniera descrittiva le diverse categorie di nor­me amministrative ehe si riscontrano nel vigente Codice latino, alio scopo di po­ter esprimere delle considerazioni conclusive a proposito dei controllo di légalité delPattivitá normativa dell’Amministrazione. 1. 1 decreti generali esecutivi II can. 31 § 1, nello stabilire ehe «possono dare i decreti generali esecutivi, con cui sono appunto determinati più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge 1’osservanza delle leggi, coloro ehe go- dono della potestá esecutiva, entro i limiti della loro competenza», contiene una definizione di decreti generali esecutivi. Gli elementi essenziali di questa specie di decreto sono quindi i seguenti: a) fautore è quella autorité che gode di potestá esecutiva; b) è una norma generale e astratta, c) dipende completamente da una legge precedente, a cui pretende dare compimento, essendo pertanto ad essa in­feriore (infra legem e secundum legem)', d) il suo contenuto consiste nello svilup- po di una legge precedente e la sua finalité è quella di far adempiere la legge o di determinare più precisamente il modo di applicarla. Questo tipo di norma evidenzia in modo speciale come anche l’Amministrazione espleti certe attivité normative. Infatti, sebbene i decreti ge­nerali esecutivi siano norme generali e astratte, rispondono ad una nécessité deli’autorité amministrativa, la quale, per compiere la sua missione di eseguire e far compiere le leggi, nécessita spesso di emanare statuizioni ben più dettagliate per tutta la comunité, in maniera astratta. Diversamente, dunque, dal caso dei de­creti generali legislativi anteriormente studiati, i decreti generali esecutivi sono norme che possono chiamarsi propriamente amministrative, e non solo perché si danno in virtù della potestá esecutiva, ma anche, in un certo senso, per il loro

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