Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 73 contenuto e la loro finalità. Avviene, infatti, molto spesso che le leggi stabilisca- no certi do veri ma che non precisino come debbano essere adempiuti: dove, in quali termini, quale quantité, ecc. A volte il medesimo legislatore prevede l’indeterminazione delle sue norme e concede nello stesso testo legale delle abi- litazioni speciali alle autorité amministrative affinché esse sviluppino certe di- sposizioni; in altre occasioni è l’Amministrazione ad accorgersi della nécessité di dettare nonne generali alio scopo di determinare o sollecitare l’ottemperanza ad una determinata legge. I decreti generali esecutivi sono, quindi, norme subordinate ad una legge precedente. Ne consegue la regola stabilita al can. 33 § 1 : i decreti generali esecutivi non possono mai derogare alie leggi - essi non hanno forza di legge - e pertanto le loro prescrizioni contrarie alie leggi non hanno valore alcuno. Sebbene il canone non lo affermi esplicitamente, si puo aggiungere ehe sarebbero nulle le disposizio- nipraeter legem, vale a dire quelle che non hanno una base nella legge che preten- dono di attuare, poiché non sarebbero norme di carattere esecutivo, ma regolamen- tazioni ex novo, proprie delle leggi o dei decreti legislativi di cui al can. 30. Ad ogni modo, in queste fattispecie è di applicazione la tradizionale regola dei Sesto «utile non debet per inutile vitiari»24: le disposizioni contenute in un decreto generale esecutivo ehe siano nulle per essere contra o praeter legem non rendono nullo il resto dei decreto. In ogni caso, il grande problema ehe pone 1’esistenza di questi decreti generali esecutivi è la difficoltá di determinare se certe disposizioni siano necessarie per 1’esecuzione di una determinata legge, cioè se entrino nella nozione di norma esecutiva, o se non siano piuttosto norme nuo ve, indipendenti dalla legge che si vuole attuare, nel cui caso l’autorité ammi- nistrativa non gode di potesté per stabilirle. Naturalmente, vanno considerate praeter legem solo le disposizioni di un decreto generale esecutivo ehe non hanno base nella legge attuata; non lo sono, invece, quelle che stabiliscono come ob- bligatorio un modo tra altri possibili di attuare una legge. Un’altra conseguenza della subordinazione delle norme amministrative alia legge è il disposto contenuto nel paragrafo 2 del can. 33, il quale stabilisée che cessa il decreto venendo menő la legge per la cui attuazione fu emanato. Il Codice stabilisée altresi nello stesso canone ehe questi decreti perdono il loro vigore per revoca esplicita o implicita fatta dali’autorité competente, ma non cessano venuto menő il diritto di chi li stabili, a meno ehe si sia disposto espressamente il contrario. E’ autorité competente per revocare un decreto generale esecutivo la stessa autorité che lo stabili, il suo successore e il suo superiore gerarchico. Per quanto riguarda 1’autore dei decreti generali esecutivi, il citato can. 30 afferma che possono emanarli coloro che godono di potesté esecutiva, logicamen- te, nei limiti della loro competenza. La possibilité di emanare decreti generali 24VI° Reg. 37.