Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 73 contenuto e la loro finalità. Avviene, infatti, molto spesso che le leggi stabilisca- no certi do veri ma che non precisino come debbano essere adempiuti: dove, in quali termini, quale quantité, ecc. A volte il medesimo legislatore prevede l’indeterminazione delle sue norme e concede nello stesso testo legale delle abi- litazioni speciali alle autorité amministrative affinché esse sviluppino certe di- sposizioni; in altre occasioni è l’Amministrazione ad accorgersi della nécessité di dettare nonne generali alio scopo di determinare o sollecitare l’ottemperanza ad una determinata legge. I decreti generali esecutivi sono, quindi, norme subordinate ad una legge pre­cedente. Ne consegue la regola stabilita al can. 33 § 1 : i decreti generali esecutivi non possono mai derogare alie leggi - essi non hanno forza di legge - e pertanto le loro prescrizioni contrarie alie leggi non hanno valore alcuno. Sebbene il canone non lo affermi esplicitamente, si puo aggiungere ehe sarebbero nulle le disposizio- nipraeter legem, vale a dire quelle che non hanno una base nella legge che preten- dono di attuare, poiché non sarebbero norme di carattere esecutivo, ma regolamen- tazioni ex novo, proprie delle leggi o dei decreti legislativi di cui al can. 30. Ad ogni modo, in queste fattispecie è di applicazione la tradizionale regola dei Sesto «utile non debet per inutile vitiari»24: le disposizioni contenute in un decreto generale esecutivo ehe siano nulle per essere contra o praeter legem non rendono nullo il resto dei decreto. In ogni caso, il grande problema ehe pone 1’esistenza di questi decreti generali esecutivi è la difficoltá di determinare se certe disposizioni siano necessarie per 1’esecuzione di una determinata legge, cioè se entrino nella nozione di norma esecutiva, o se non siano piuttosto norme nuo ve, indipendenti dalla legge che si vuole attuare, nel cui caso l’autorité ammi- nistrativa non gode di potesté per stabilirle. Naturalmente, vanno considerate praeter legem solo le disposizioni di un decreto generale esecutivo ehe non han­no base nella legge attuata; non lo sono, invece, quelle che stabiliscono come ob- bligatorio un modo tra altri possibili di attuare una legge. Un’altra conseguenza della subordinazione delle norme amministrative alia legge è il disposto contenuto nel paragrafo 2 del can. 33, il quale stabilisée che cessa il decreto venendo menő la legge per la cui attuazione fu emanato. Il Codi­ce stabilisée altresi nello stesso canone ehe questi decreti perdono il loro vigore per revoca esplicita o implicita fatta dali’autorité competente, ma non cessano venuto menő il diritto di chi li stabili, a meno ehe si sia disposto espressamente il contrario. E’ autorité competente per revocare un decreto generale esecutivo la stessa autorité che lo stabili, il suo successore e il suo superiore gerarchico. Per quanto riguarda 1’autore dei decreti generali esecutivi, il citato can. 30 af­ferma che possono emanarli coloro che godono di potesté esecutiva, logicamen- te, nei limiti della loro competenza. La possibilité di emanare decreti generali 24VI° Reg. 37.

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