Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali
48 JUAN IGNACIO ARRIETA associazioni il conseguimento più pieno e più spedito della propria perfezione’” {Gaudium et spes, 74).30 Alio stato attuale della sensibilità sociale, materie come questa non possono non richiamare l’attenzione della Chiesa. Credo ehe cio rappresenti, d’altra parte, l’oggetto di quanto potrebbe essere qualificato come una legittima attesa da parte dello Stato: la legittima attesa di vedere ehe l’organizzazione ecclesiale adotti misure riguardanti la “privacy” dei propri cittadini, alla quale si ritiene ehe lo Stato non potrebbe in nessun caso ri- nunciare, con indipendenza del tipo di rapporta giuridico esistente con la Chiesa.31 Legiferando nel proprio ambito, la Chiesa cattolica (ma qualcosa in parte si- mile si potrebbe dire anche per qualunque confessione religiosa) contribuirebbe a raggiungere un obiettivo ehe è comune ad entrambi le société-civile ed ecclesiastica-, apportando un concreto segno di collaborazione con lo Stato. Una tale legislazione canonica soddisferebbe, infatti, la legittima attesa dello Stato, venendo dovutamente incontro alle agevolazioni introdotte nelle legisla- zioni civili per l’utilizzo dei dati sensibili di natura religiosa da parte delle orga- nizzazioni confessionali. Tale iniziativa normatíva della Chiesa, sarebbe in diversi paesi -li dove la Chiesa gode di autonómia giuridica piena- qualcosa in più che un semplice codice di autoregolamentazione.32 In tali casi, si tratterebbe, infatti, di uno sviluppo legislativo del can. 220 CIC emanato dalla competente autorité ecclesiastica in un ambito in cui il diritto concordatario riconosce alla Chiesa autonómia normatíva, determinando, di conseguenza, un genere di rap- porti interordinamentali perfetti. L’esistenza, inoltre, di una doppia normatíva in materia-civile ed ecclesiastica— non fa che mettere i rapporti Chiesa-Stato in un contesto modemo, in cui am- bedue le parti, rinunciando ai vecchi schemi giurisdizionalisti di supremazia, ri- tengono di aver bisogno di una vicendevole collaborazione integrativa per l’adeguato raggiungimento dei fini sociali comuni; dando, di conseguenza, origine a discipline bilaterali, o bene, com’è attualmente il caso, ad armoniche dualité disciplinari che si sostengono a vicenda. In un contesto più generale, ritengo ehe argomenti come il presente spingono le strutture ecclesiastiche, e singolarmente le Conferenze episcopali, ad assumere le responsabilité determinate dall’insieme delle circostanze. Responsabilité, in primo luogo, verso la Chiesa stessa; ma anche rispetto alla société civile, e ri- spetto al relativo paese della Conferenza episcopale. Una responsabilité ehe, tra l’altro, si traduce nei seguenti termini concreti: 30 IoANNES Paulus II, Udienza (nt. 3). 31 Cf. Botta, Trattamento, (nt. 9), 917 ss.; C. Redaelli, Tutela della libertà religiosa e normatíva civile sulla 'privacy ’, in Quaderni di diritto ecclesiale II (1998)322. 32 Tale sarebbe, invece, per Botta, Trattamento (nt. 9), 920; in senso opposto, vedi Mogavero, Diritto (nt. 16), 590.