Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 49 — l’esigenza di un adeguato sviluppo normative» delle norme contenute nel proprio ordinamento canonico -seguendo, owiamente, le vie procedurali stabi­lite dalla legge- per adeguarle alle esigenze create dai nuovi contesti sociali, an­che nel caso -del quale adesso ci occupiamo- in cui la legislazione civile sia co- munque vincolante per la Chiesa; — la necessaria sensibilité ad assumere tutte le conseguenze derivate dall’autonomia del proprio ordine giuridico, quando ciô è riconosciuto dal dirit- to concordatario, in modo da ottemperare con seria efficacia alle legittime aspet- tative da parte dello Stato; — l’esigenza di esercitare il diritto a comunicare liberamente, riconosciuto alia Chiesa dai concordati, all’intemo di una propria disciplina canonica messa in pratica con serietà, che per lo meno riproduca nell’ambito specificamente ec- clesiale gli standard vigenti nelPorganizzazione stadiale. VI. Conclusione L’Unione Europea non intende addentrassi in materie direttamente riguar- danti il diritto ecclesiastico e i rapporti con le confessioni religiose: questi ambiti continueranno sotto la competenza degli Stati membri. E tuttavia, a questo ri- guardo, non vanno dimenticati due concreti particolari importanti. Il primo: ehe una netta separazione delle questioni che interessano e non inte- ressano le confessioni religiose, e in concreto la Chiesa cattolica, non è praticabi- le in modo compiuto: è, invece, prevedibile un abituale coinvolgimento, almeno indiretto, delle confessioni religiose nelle iniziative di govemo dell’Unione Eu- ropea. Il caso della normatíva sulla riservatezza dei dati personali rappresenta soltanto un piccolo esempio. Il secondo particolare da tener presente riguarda il fatto che, comunque sia, la Chiesa non puô rinunciare a partecipare alia costruzione dei modello europeo, e che in tale compito un qualche posto spetta comunque al Diritto canonico. Indi­pendentemente dalla volonté di tenere separate le questioni riguardanti il diritto ecclesiastico e i rapporti confessionali, la Chiesa dovrá intervenire nel modo ehe gli è proprio, adoperando anche gli stramenti dei proprio ordine giuridico, in dit­to quanto rappresenta la costruzione dell’Europa. Non va dimenticato, inoltre, corne il panorama sociale contribuisca a dare nuo- va efficacia a tale genere di partecipazione della Chiesa. Infatti, la crescente complessité del sistema giuridico delle fonti in una société globalizzata, a causa della pluralité di ordinamenti giuridici che vengono in contatto, e l’esigenza di trovarne la necessaria integrazione, tende ad allontanare intransigenze di vec- chio stampo verso la Chiesa, determinando connessioni con l’ordinamento sta- tuale sotto criteri più pragmatici, in cui prevalga, il reale influsso di ogni sistema giuridico nel conformare 1’ordine sociale.

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